venerdì 21 ottobre 2011

1 tassa di concessione governativa uso privato e affari


Dopo anni che  l’hanno vista protagonista negli abbonamenti per i cellulari privati e aziendali, finalmente la tassa di concessione governativa potrà essere richiesta a rimborso.
Sono le associazioni per la difesa e la tutela del consumatore a lanciare una campagna contro la tassa di concessione governativaprevista per abbonamenti privati e business dei telefoni cellulari, considerata di recente come impropria, irregolare ai sensi della legge e quindi soggetta a richiesta di rimborso.
La campagna è davvero importante per il mondo della telefonia in Italia e  intende concretizzare ciò che la giurisprudenza tributaria ha sancito con la recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, e per le aziende, che hanno in essere un abbonamento “business”,  può rappresentare un bel gruzzoletto potenziale a cui dedicare qualche minuto di attenzione. L’applicazione della tassa applicata sugli abbonamenti per l’accesso alla rete telefonica mobile di privati e aziende è stata ritenuta impropria e comporta il diritto alla richiesta di un rimborso per quanto sinora indebitamente speso negli ultimi 3 anni.
Di seguito viene riportata la sentenza emanata dal Tribunale sopraccitato in data 17 Gennaio 2011:
“… l’attività di chi detiene e si serve di un telefono portatile sulla base di un contratto con una società fornitrice di servizi di telefonia mobile sottoposta dalla legge ad alcun tipo di provvedimento amministrativo concessorio o autorizzativo,…non vi é più il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, che quindi non é dovuta.”
L’enunciato è chiaro: venendo nei fatti a mancare la concessione, viene a mancare il presupposto della TCG.
Vediamo insieme i numeri: per i privati si tratta di 5,16 euro al mese per 36 mesi, mentre nel caso di contratti business  12,91 euro al mese. Ovviamente la cifra massima che può essere richiesta è per i privati è pari a 185,76 euro, mentre per le aziende è di 464,76 euro.
La diffida deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate e non alla propria compagnia telefonica  a mezzo raccomandata A/R, con allegata copia delle fatture e delle ricevute di pagamento. La compagnia telefonica, in questo caso, non può rimborsare la tassa, considerato che è un semplice tramite tra il cliente e l’erario che riscuote realmente la tassa. 
      COSA ASPETTATE A CHIEDERE AIUTO E FARVI RIMBORSARE ?????
 CONTATTATECI SUBITO AL 347-3680236

1 commenti:

  1. ricordiamo inoltre che la richiesta si può effettuare anche se siete stati clienti di più gestori nel corso degli ultimi 36 mesi, anche se siete passati a ricaricabile.... rimaniamo a disposizione per ogni delucidazione in merito!!

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