lunedì 22 ottobre 2012

0 Vendite a domicilio: i consigli di AECI Veneto


 

Dopo molte segnalazioni pervenute presso gli sportelli regionali del Veneto, AECI Veneto ha predisposto un prezioso allegato contenente alcuni consigli......





giovedì 11 ottobre 2012

0 BT ITALIA: IN INGHILTERRA OPERATORE LIGIO IN ITALIA AL DI SOPRA DELLE REGOLE


associazione di consumatori roma 


Sarà che in Italia è difficile che un utente abbia vita facile nei confronti di un qualsiasi gestore, o che, per vedersi attribuito un sacrosanto diritto si debba per forza fare causa. Sarà perchè una società inglese (che rispetta le regole in Inghilterra perchè il non rispettarle le costerebbe caro) venendo in Italia si approfitta di un sistema che tutela il forte e non il debole.
Sarà che fregarsene di regole e leggi (oltre ad essere trasgressivo) è ancorchè conveniente se un utente per difendersi deve arrivare a fare causa e fare causa a Milano. Sarà che a pensar male si fa peccato ma quasi sempre si pensa il giusto. Sarà che pensare che BT ITALIA se ne freghi delle leggi e delle regole ben sapendo ciò che sta facendo, che, il non rispettare le regole comporta un notevole guadagno economico e che, soprattutto in Italia queste cose sono permesse.

BT ITALIA è un operatore telefonico che opera in Italia da diverso tempo di proprietà di British Telecom e che si riferisce (per pura scelta commerciale) esclusivamente ad un target di professionisti. Professionisti e non Consumatori ma pur sempre Utenti. In poco tempo molti utenti si sono riferiti alla nostra associazione per gravi disservizi causati dall’operatore telefonico BT ITALIA che, evidentemente si è splendidamente adattato alla realtà italiana, ce la mette tutta per non rispettare le leggi vigenti nel nostro paese. L’Italia purtroppo non è l’Inghilterra.

Al di la di disservizi tecnici (che possono capitare a tutti gli operatori) gli utenti che si sono rivolti alla nostra associazione hanno evidenziato:
1)   procacciatori di affari che si sono presentati a nome di Telecom Italia (facendo forza sul nome abbastanza similare)
2)     promesse di risparmio economico abissali (ovviamente non rispondenti alla realtà),
3)     mancati traslochi di linea
4)     fatturazioni fantasiose
5)  utenti che continuano a ricevere fatture (e contestuali richieste di addebito in banca) nonostante le linee siano chiuse da tempo
6)     mancate risposte a contestazioni degli utenti
7)     risposte ciclostilate lontane da ciò che gli utenti hanno richiesto
8)      disattivazione di linee nonostante siano in corso reclami
9)      mancate presenze endemiche presso i vari corecom.

Insomma, potremmo ancora continuare la lista. Cosa strana è che tutti gli utenti che sino rivolti alla nostra associazione lamentano il distacco della linea nonostante ci siano reclami o addirittura richieste di conciliazione in corso nonostante quanto stabilito dall’Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni

“L'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, puo' disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento. Va tenuto presente che: non puo' intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o piu' fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia davanti al Corecom (vedi sotto); il ritardato o mancato pagamento non puo' intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi; si puo' considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura".

A.E.C.I. chiede un immediato intervento dell’Autorità per verificare le anomalie sopra riportate e sanzionare l’operatore telefonico e invita i consumatori a riflettere prima di diventare clienti BT ITALIA.

Le nostre sedi sono comunque a disposizione di tutti i consumatori per poter ricorrere nei confronti dell’operatore BT ITALIA e in generale nei confronti di tutti gli operatori.



lunedì 8 ottobre 2012

0 Equitalia: la validità delle cartelle notificate a mezzo posta

Valida la cartella esattoriale notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata non al destinatario: i casi particolari in una nuova sentenza della Cassazione.

 

 

Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 dellaCorte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.

Notifica delle cartelle esattoriali


Il comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».

 

 

 

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