giovedì 27 ottobre 2011


A.E.C.I. Verona 


Nel linguaggio quotidiano la parola “energia” (dal greco "en" rafforzativo ed "ergon" lavoro) ha conservato il proprio significato etimologico: ‘capacità di compiere lavoro’, ossia capacità di spostare un oggetto applicando una forza.
Ogni cosa che si trasforma sprigiona una forma di energia e tutti noi dipendiamo da essa in diversi aspetti della quotidianità. L'energia è ovunque: nelle nostre case, nei mezzi di trasporto, nell'industria e anche nel nostro corpo, accompagnando ogni nostro gesto.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla liberalizzazione del mercato dell’energia, il panorama energetico italiano ha subito un’ulteriore rivoluzione: quasi 30 milioni di famiglie ora possono scegliere liberamente il proprio fornitore ed i servizi più adatti alle specifiche esigenze.
La sezione raccoglie pratici suggerimenti per aiutare il consumatore ad orientarsi in un settore basilare per l’intera collettività e che, per sua natura, è in costante mutamento.

0 Zona Traffico Limitato



A.E.C.I. Verona                                                     



Zona Traffico Limitato 

Le autovetture possono liberamente accedere alla Zona a Traffico Limitato:
  • vai alla mappa dei varchi della ZTLdal lunedì al venerdì:dalle 10.00 alle 13.30
    dalle 16.00 alle 18.00
    dalle 20.00 alle 22.00
  • sabato, domenica e festivi:
    dalle 10.00 alle 13.30
 Possono entrare liberamente in ZTL:
  • biciclette,
  • ciclomotori e motocicli a due ruote
  • clienti degli alberghi che si trovano nella Zona a Traffico Limitato (previa registrazione da parte dell'albergatore)
  • auto al servizio di persone disabili, con regolare contrassegno

Possono ottenere una specifica autorizzazione queste Categorie di utenti.

Informazioni molto dettagliate sono disponibili:
  1. nella colonna a sinistra
  2. sulle pagine dedicate alla Zona a Traffico Limitato del Portale del Comune di Verona
  3. all'interno dell'area "Muoversi in Città" del Portale del Comune di Verona.

0 Permesso invalidi: consigli per l'uso






A.E.C.I. Verona                                                     











contrassegno arancione invalidi e disabiliUna pagina per ricordare ai titolari del contrassegno invalidi come comportarsi nelle diverse situazioni, per sfruttare tutte le possibilità concesse dal permesso arancione.
I titolari di contrassegno invalidi possono parcheggiare
  • sugli appositi stalli di sosta riservati
  • nelle zone a disco orario per tutto il tempo necessario, senza esporre il disco
  • nel comune di Verona, all'interno degli stalli blu a pagamento, gratuitamente e senza limite di tempo.
L'auto al servizio delle persone disabili può sostare anche in divieto di sostase questo non costituisce intralcio o pericolo al traffico.
Bisogna stare però molto attenti a valutare l'intralcio, anche rispetto a manovre particolari di altri conducenti o mezzi di grandi dimensioni, come autocarri o bus di linea, che potrebbero rimanere bloccati.
Sul marciapiede l'auto non può sostare, sia per rispetto e tutela dei pedoni, spesso costretti a lasciare il marciapiede e scendere sulla carreggiata per passare, sia perchè più in generale la è consentita la sosta anche in divieto, purchè non in zona rimozione.
ztl e disabili
E questo include perciò tutte le zone nelle quali la sosta è vietata con rimozione, come passi carrabili, ingressi di civili abitazioni, incroci, ecc. (vedi contenuto collegato)
I titolari di contrassegno invalidi possono circolare
  • nelle zone a traffico limitato (z.t.l.),
  • sulle corsie riservate ai mezzi pubblici
  • nelle aree pedonali (a.p.u.), purchè sia autorizzato l'accesso ad almeno un'altra categoria di veicoli.
Poichè spesso Zone a Traffico Limitato e Corsie Preferenziali sono sorvegliate da varchi elettronici, in questo caso è preferibile è comunicare al Comando di Polizia municipale la targa dell'auto utilizzata. esistono diverse regolamentazioni, che variano da comune a comune: c'è chi la cheide prima, chi anche soccessivamente al transito, entro 48 ore, altri anche 72 ore. Tutte indicazioni che di norma sono riportate sul segnale di inizio ztl/divieto di transito.
Per le regole del comune di Verona: vedere contenuto collegato.
 Utilizzare in modo sbagliato il permesso disabili espone a due aspetti sanzionatori:
  1. l'uso del permesso da parte di persone non autorizzate, visto che solo il titolare può utilizzarlo, sia egli alla guida o meno
  2. il comportamento irregolarmente messo in atto (es: sosta su spazi disabili, ingresso irregolare in ztl, circolazione su corsia bus...)


Cfr. art. 188 CdS, art 381 Reg. CdS ed art. 11-12 D.P.R. 24 luglio 1996, n.503

lunedì 24 ottobre 2011

0 Il diritto di recesso




          A.E.C.I. Verona
                                                     





Il diritto di recesso





DEFINIZIONE


Il diritto di recesso (detto anche "diritto di ripensamento") consiste nella possibilita' per il consumatore di "cambiare idea", potendo quindi sciogliere il contratto d'acquisto, per qualsiasi motivo e senza dover pagare penali.

Si puo' esercitare solamente per:

- le vendite "a distanza" (televendite, per posta, o via internet), regolate dal Decreto Legislativo 185/99, che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 97/7/CE;

- le vendite "fuori dai locali commerciali" (per strada, porta a porta, in un albergo, etc ....... in pratica in tutti i luoghi diversi da un locale commerciale), regolate dal Decreto Legislativo 50/92 che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 85/577/CE.

Si tratta di un diritto che costituisce un'eccezione alle regole generali in materia di contratti e che e' stato previsto proprio per tutelare la parte che, per le condizioni in cui e' avvenuta la vendita, risulta al momento piu' debole.
Basti pensare per esempio quando si e' fermati all'improvviso per strada e ci viene proposto di comprare qualcosa, oppure effettuiamo l'acquisto di un oggetto che si e' visto a casa per televisione o in fotografia o su internet, non essendo quindi nelle condizioni migliori per capire se sta facendo veramente un buon affare, mancando la volonta' stessa di effettuare l'acquisto, o incorrendo in errori di valutazione sulle caratteristiche e qualita' dell'oggetto stesso.
Ma attenzione, proprio per la sua eccezionalita' puo' essere esercitato solamente quando ricorrono delle precise condizioni che andremo ad esaminare nei punti seguenti.


SU QUALI ACQUISTI SI PUO' ESERCITARE

Si puo' esercitare soltanto per:

- le vendite "a distanza" (televendite, per posta, o via internet), regolate dal Decreto Legislativo 185/99, che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 97/7/CE;

- le vendite "fuori dai locali commerciali" (per strada, porta a porta, in un albergo, etc ....... in pratica in tutti i luoghi diversi da un locale commerciale), regolate dal Decreto Legislativo 50/92 che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 85/577/CE.


CHI LO PUO' ESERCITARE

Puo' esercitare il diritto di recesso (detto anche diritto di ripensamento) soltanto il consumatore che effettui l'acquisto in qualita' di privato, e non chi compra per la propria attivita' professionale (ad esempio un commercialista che acquista un computer per il suo studio).

Attenzione quindi che se erroneamente ci viene fatto firmare nel contratto d'acquisto una qualche clausola che faccia risultare l'acquisto stesso come legato ad una nostra attivita' professionale quando non lo e', allora le cose si complicano se vogliamo esercitare il diritto di recesso, proprio per il fatto che si puo' esercitare soltanto se si acquista in qualita' di privato.
In questo caso ci viene in soccorso la sentenza della Cassazione n. 14560/01, avendo affermato che vale l'effettiva situazione e volonta' del compratore indipendentemente da quello che c'e' scritto sul contratto; quindi se per esempio l'acquisto e' avvenuto a casa del consumatore, nelle condizioni tipiche dell'acquisto fuori dai locali commerciali, il diritto di recesso non si puo' non applicare, e spettera' al venditore l'onere di provare che il consumatore abbia acquistato per usi professionali e non privati.
Ma attenzione, si tratta sempre di una sentenza, e quindi e' un indirizzo giurisprudenziale e non una legge.

VENDITE A DISTANZA

Definizione

Sono le televendite (per esempio, televisive, telefoniche, per posta, via internet).
Sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 185/99, che attua la Direttiva Comunitaria n. 97/7/CE.


Informazione obbligatorie da ricevere

Il compratore, prima di concludere il contratto, deve ricevere in modo chiaro e comprensibile le seguenti informazioni:

- denominazione del venditore e, se si deve pagare anticipatamente, anche il suo indirizzo;
- descrizione delle caratteristiche essenziali del bene o del servizio che si dovra' acquistare;
- prezzo del bene o del servizio comprensivo d'imposte;
spese di consegna;
- modalita' di pagamento, di consegna del bene o di prestazione del servizio;
possibilita' di esercitare il diritto di recesso o sua esclusione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 185/99;
- tempi e modalita' di restituzione del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di prestazione di servizi o fornitura di prodotti a esecuzione continuata o periodica.

Se queste notizie vengono fornite a voce, oppure, come per gli acquisti su internet, appaiano sul sito, il contratto non diventa esecutivo se l'acquirente non riceve conferma scritta di queste informazioni; oltre a cio' deve venire informato del diritto di recesso, dei servizi d'assistenza e delle garanzie esistenti, nonche' dell'indirizzo a cui poter presentare reclami.

Vendite televisive: l'informazione preventiva all'acquirente deve essere fornita all'inizio e nel corso della televendita, con una scritta in sovraimpressione che contenga i termini e le modalita' per l'esercizio del diritto di recesso. Inoltre l'informazione deve essere fornita anche per iscritto non oltre il momento della consegna della merce.

Vendite al telefono: all'inizio della telefonata devono essere dichiarati inequivocabilmente la denominazione del venditore e lo scopo commerciale della telefonata, a pena di nullita'.

Quando NON si puo' esercitare il diritto di recesso

Il diritto di recesso e' escluso in caso di contratti relativi a:

- Vendite all'asta.
- Distributori automatici.
- Costruzione e vendita di beni immobili (esclusi i contratti di locazione, per i quali il recesso puo' essere esercitato).
- Servizi finanziari (per esempio, servizi assicurativi, bancari, d'investimento).
- Forniture di giornali, generi alimentari, bevande o altri prodotti di uso domestico consegnati a scadenze frequenti e regolari.
- Audiovisivi o software sigillati, aperti dall'acquirente.
- Beni deperibili o confezionati su misura.
- Servizi di ristorazione, turismo e tempo libero, quando c'e' una data determinata o un periodo prestabilito (per sempio, prenotazione di un albergo, di un posto al teatro o allo stadio).

L'iter per recedere

1) Inviare la lettera di recesso per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del venditore indicato sul contratto entro 10 giorni lavorativi (o nel maggior termine eventualmente previsto nel contratto) a partire dal giorno della consegna della merce o dal momento della conclusione del contratto se si tratta di prestazione di servizi .

Il termine per inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno diventa entro 3 mesi se non si e' stati informati correttamente sul diritto di recesso.

(Si puo' anche recedere inviando un Telegramma o un Fax, ma in questo caso occorrera' far comunque seguire entro le 48 ore successive anche la raccomandata con ricevuta di ritorno).

Questi termini sono inderogabili e irrinunciabili; per cui se nel contratto e' indicato un termine inferiore a quelli previsti dalla legge, il termine si considera come non indicato.


2) La merce si dovra' restituire entro 7 giorni solari dal ricevimento.


3) Se si sono versati acconti, il venditore deve restituire quanto ricevuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso.
Puo' trattenere le somme relative alle spese accessorie (quali ad esempio le spese di spedizione) solo se nel contratto e' indicato esplicitamente. Deve essere indicata con precisione la ragione di queste spese ed il loro ammontare.

VENDITA FUORI DAI LOCALI

Definizione

Sono le vendite per strada, porta a porta, in alberghi, etc. ........ in pratica in tutti quei luoghi diversi da un locale commerciale.
Sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50/92, che attua la Direttiva Comunitaria n. 85/577/CE.

Informazione sul diritto di recesso

- Il compratore deve essere preventivamente informato dal venditore della possibilita' di avvalersi del diritto di recesso nel caso cambi idea.
- Tale informazione deve essere scritta e deve contenere il nome e l'indirizzo della ditta a cui inviare l'eventuale comunicazione del recesso e rispedire indietro la merce; ed il termine, le modalita' e le eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
- Tali informazioni devono essere indicate nel modulo d'ordine che abbiamo sottoscritto, e devono essere separate dalle altre clausole contrattuali e non devono essere scritte in caratteri microscopici.

Quando NON si puo' esercitare il diritto di recesso

- Sui contratti il cui prezzo e' pari o inferiore a 25,82 euro.
- Sui contratti di fornitura di giornali, prodotti alimentari, bevande o altri prodotti di uso domestico consegnate a scadenze frequenti e regolari.
- Sui contratti assicurativi.
- Sui contratti che riguardano la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
- Sui contratti relativi a valori mobiliari (ad esempio azioni e obbligazioni).

L'iter per recedere

1) Inviare la lettera di recesso per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del venditore indicato sul contratto entro 7 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto (o nel maggior termine eventualmente previsto nel contratto). Il termine parte dal giorno di consegna della merce se il prodotto mostrato dal venditore e' diverso da quello acquistato.

Il termine per inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno diventa entro 60 giorni solari se non si e' stati informati correttamente sul diritto di recesso.

(Si puo' anche recedere inviando un Telegramma o un Fax, ma in questo caso occorrera' far comunque seguire entro le 48 ore successive anche la raccomandata con ricevuta di ritorno).

Questi termini sono inderogabili e irrinunciabili; per cui se nel contratto e' indicato un termine inferiore a quelli previsti dalla legge, il termine si considera come non indicato.


2) Se si e' gia' ricevuta la merce, la si dovra' restituire entro 7 giorni solari dal ricevimento.


3) Se si sono versati acconti, il venditore deve restituire quanto ricevuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso.
Puo' trattenere le somme relative alle spese accessorie (quali ad esempio le spese di spedizione) solo se nel contratto e' indicato esplicitamente. Deve essere indicata con precisione la ragione di queste spese ed il loro ammontare.


Se sono gia' scaduti i termini per esercitare il recesso

In questo caso purtroppo si potra' fare ben poco per recedere senza pagare una penale; si potra' soltanto provare a chiedere una riduzione del prezzo in base all'art. 1492 del Codice Civile (che prevede la possibilita' di chiedere una riduzione del prezzo in caso di vizi della cosa che ne diminuiscano il valore in maniera apprezzabile).


IL FORO COMPETENTE

Puo' capitare che per far valere i propri diritti si debba far ricorso al giudice.
In questo caso il foro competente territorialmente per la controversia e' quello di residenza o domicilio dell'acquirente anche se il contratto dice il contrario.


SANZIONI PER IL VENDITORE

La legge prevede una multa che varia tra 516,45 euro e 5164,56 euro, per i venditori che non informano o informano in modo errato gli acquirenti sul diritto di recesso.


FARE ATTENZIONE

Se si decide di sottoscrivere un contratto, prima di mettere la firma, leggere attentamente e senza fretta cio' che si sta sottoscrivendo, in particolare:

- accertarsi che il prodotto (o il servizio) che si sta acquistando sia descritto in modo chiaro e inequivoco, per non vedersi recapitare un prodotto diverso da quello acquistato;
- accertarsi che non siano usate formule particolari (tipo: l'acquisto e' effettuato a uso professionale), che potrebbero minare la possibilita' di applicazione del diritto di recesso;
- accertarsi che la data sul contratto sia esatta; NON lasciarla mai in bianco;
farsi rilasciare sempre una copia del contratto che si e' appena sottoscritto; e' meglio non fare aggiunte, ma se proprio fosse indispensabile farle su tutte le copie.


Per quanto concerne gli acquisti su internet:

- fare attenzione alla nazionalita' della societa' venditrice: nei paesi della Comunita' Europea valgono norme simili a quelle italiane. Negli altri paesi ognuno ha le proprie leggi e potrebbero non prevedere il diritto di recesso;
- controllare che il sito dove si sta acquistando abbia anche un indirizzo "fisico", ed un telefono o fax per chiedere eventuali informazioni o per eventualmente reclamare;
- per i pagamenti con carta di credito verificare che il sito sia provvisto di sistema di criptazione dei dati (ad esempio, SSN, SSL, etc..); i siti piu' seri indicano il sistema di protezione che utilizzano;
- conservare sempre una stampa della pagina web con l'ordine effettuato; conservare anche eventuali e-mail di conferma del venditore;
- associazioni indipendenti di consumatori hanno predisposto un codice di condotta denominato Web Trader Code, rilasciando ai siti che vi si attengono un marchio di qualità.

1 13 e 14 Novembre la giornata mondiale per il diabete. PARTECIPIAMO TUTTI




        A.E.C.I. Verona





La Giornata del Diabete è la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete, istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dalla World Health Organization (OMS) In Italia è organizzata dall’Associazione Diabete Italia assieme alle associazioni dei pazienti e con la partecipazione volontaria di medici, infermieri e altri operatori sanitari. La Giornata del Diabete ha il patrocinio del Ministero della Salute. Dal 2009 l'Onu con una risoluzione ha inserito il 14 novembre nel calendario delle Giornate Mondiali da essa patrocinate.

Batti sul tempo il diabete!

Gran parte dei casi di diabete di tipo 2 può essere prevenuta da un cambiamento di stile di vita: dieta sana, limitata quantità di grassi e trenta  minuti di moderato esercizio fisico al giorno. Uno screening per il diabete e per il pre-diabete è consigliabile in tutti i cittadini sopra i 40 anni.

venerdì 21 ottobre 2011

1 tassa di concessione governativa uso privato e affari


Dopo anni che  l’hanno vista protagonista negli abbonamenti per i cellulari privati e aziendali, finalmente la tassa di concessione governativa potrà essere richiesta a rimborso.
Sono le associazioni per la difesa e la tutela del consumatore a lanciare una campagna contro la tassa di concessione governativaprevista per abbonamenti privati e business dei telefoni cellulari, considerata di recente come impropria, irregolare ai sensi della legge e quindi soggetta a richiesta di rimborso.
La campagna è davvero importante per il mondo della telefonia in Italia e  intende concretizzare ciò che la giurisprudenza tributaria ha sancito con la recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, e per le aziende, che hanno in essere un abbonamento “business”,  può rappresentare un bel gruzzoletto potenziale a cui dedicare qualche minuto di attenzione. L’applicazione della tassa applicata sugli abbonamenti per l’accesso alla rete telefonica mobile di privati e aziende è stata ritenuta impropria e comporta il diritto alla richiesta di un rimborso per quanto sinora indebitamente speso negli ultimi 3 anni.
Di seguito viene riportata la sentenza emanata dal Tribunale sopraccitato in data 17 Gennaio 2011:
“… l’attività di chi detiene e si serve di un telefono portatile sulla base di un contratto con una società fornitrice di servizi di telefonia mobile sottoposta dalla legge ad alcun tipo di provvedimento amministrativo concessorio o autorizzativo,…non vi é più il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative, che quindi non é dovuta.”
L’enunciato è chiaro: venendo nei fatti a mancare la concessione, viene a mancare il presupposto della TCG.
Vediamo insieme i numeri: per i privati si tratta di 5,16 euro al mese per 36 mesi, mentre nel caso di contratti business  12,91 euro al mese. Ovviamente la cifra massima che può essere richiesta è per i privati è pari a 185,76 euro, mentre per le aziende è di 464,76 euro.
La diffida deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate e non alla propria compagnia telefonica  a mezzo raccomandata A/R, con allegata copia delle fatture e delle ricevute di pagamento. La compagnia telefonica, in questo caso, non può rimborsare la tassa, considerato che è un semplice tramite tra il cliente e l’erario che riscuote realmente la tassa. 
      COSA ASPETTATE A CHIEDERE AIUTO E FARVI RIMBORSARE ?????
 CONTATTATECI SUBITO AL 347-3680236

0 Italia-programmi.net: nonostante la condanna dell’Antitrust per vendita scorretta, il sito continua a chiedere soldi e ad ingannare i consumatori


Non è bastata la condanna di fine agosto dell’per vendita scorretta a mettere fine alla vicenda del sito www.italia-programmi.net che promette, ingannevolmente, di far scaricare programmi in modo del tutto gratuito, salvo poi inviare richieste di pagamento.
La società Estesa Limited, proprietaria del sito, con sede alle isole Seychelles, continua, infatti, ad inviare solleciti di pagamento a coloro che hanno scaricato programmi dal sito, nonostante tale pratica sia stata vietata dall’. Per questo motivo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di informare anche la Procura della Repubblica e le Forze di Polizia.
Purtroppo la Estesa Limited continua ad ingannare i naviganti di  attraverso un altro sito http://www.mydownload-club.info/Flash-Player.html che riporta a www.italia-programmi.net, sempre privo delle indicazioni di essere un sito a pagamento. Stranamente tutto ciò accade solo dalle 19 alle 9.00 del giorno dopo.
È palese – dichiara Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum - che la società che gestisce il sito non ha alcuna intenzione di abbandonare le sue scorrette modalità di vendita, ma addirittura le sta intensificando. Adiconsum chiede un intervento legislativo a tutela dei consumatori. È ormai indubbio che la sola pronuncia di condanna dell’ non basta, come dimostrano anche altri precedenti e analoghi casi (v. Easydownload).  Occorre dotare la Polizia Postale e la Guardia di Finanza di strumenti più efficaci, come avviene per la lotta alla pedopornografia e alla violazione del diritto d’autore, per chiudere immediatamente i siti incriminati ed impedire che ignari utenti vengano raggirati.
Adiconsum – prosegue Giordano - chiede inoltre l’intervento delle grandi aziende di software (Microsoft, Adobe  Skype, etc.) affinché intervengano  nella vicenda a propria tutela, visto che i siti come www.italia-programmi.net fanno pagare  gli utenti per scaricare programmi che loro distribuiscono gratuitamente.
Adiconsum – conclude Giordano - invita i consumatori a non pagare a www.italia-programmi.net nessun canone e a coloro che in questo ultimo periodo avessero usato i servizi del sito incriminato di procedere all’immediato “ripensamento” e a rivolgersi presso le sedi AECI per ricevere l’adeguata  assistenza.

0 RIM: Apps gratuite agli utenti scontenti

RIM intende scusarsi con i propri clienti BlackBerry per i disservizisperimentati nel corso della scorsa settimana attraverso una selezione di applicativi premium, rilasciato gratuitamente a chiunque ne farà richiesta. Per la clientela enterprise, verranno messi a disposizione invecegratuitamente per un mese i servizi del supporto tecnico BlackBerry.

Le applicazioni, il cui controvalore in denaro supererebbe secondo RIM i 100 dollari, saranno disponibili a partire dal 19 settembre per un periodo di tempo limitato, con scadenza al 31 dicembre 2011. La lista delle applicazionicomprende al momento i seguenti titoli, con la promessa da parte di RIM di aggiornare nel tempo l'elenco con altre Apps:
  • SIMS 3 - Electronic Arts;
  • Bejeweled - Electronic Arts;
  • N.O.V.A. - Gameloft;
  • Texas Hold'em Poker 2 - Gameloft;
  • Bubble Bash 2 - Gameloft;
  • Photo Editor Ultimate - Ice Cold Apps;
  • DriveSafe.ly Pro - iSpeech.org;
  • iSpeech Translator Pro - iSpeech.org;
  • Drive Safe.ly Enterprise - iSpeech.org;
  • Nobex Radio Premium - Nobex;
  • Shazam Encore - Shazam;
  • Vlingo Plus: Virtual Assistant - Vlingo.
Come accennato, la clientela enterprise potrà usufruire di un mese gratuito di supporto tecnico; per la precisione, i clienti attuali avranno a disposizione un ulteriore mese di contratto per il supporto tecnico mentre i clienti che non dispongono di un contratto potranno avere a disposizione, sempre gratuitamente, un mese di prova dei BlackBerry Technical Support Services - Enhanced Support.
«Siamo grati alla nostra fedele clientela BlackBerry per la sua pazienza», ha dichiarato Lazaridis. «Ci siamo scusati con i nostri clienti e lavoreremo senza sosta per recuperare la loro fiducia. Abbiamo attivato procedure forti ed immediate per prevenire qualsiasi altro inconveniente del genere in futuro».

0 comportamento dei consumatori online



L'indagine Nielsen "Survey Global Online Shopping and Saving Strategies 2011", evidenzia come il comportamento dei consumatori online sia estremamente cambiato. La crisi ha avuto un impatto forte sull'e-commerce, e soprattutto sulle motivazioni che spingono gli utenti a preferire il commercio elettronico: le opportunità di risparmio in un mercato dominato dalle ristrettezze economiche prodotte dalla crisi finanziaria.
La crisi ha determinato un minore potere di acquisto dei consumatori, che cominciano ad adeguare la scelta didistribuzione e formati dei propri acquisti in funzione delle proprie (minori) disponibilità finanziarie.
Tanto le imprese quanto le famiglie stanno mutando abitudini di acquisto in Rete, in ottica di una maggiore attenzione nei confronti delprezzo. Questo non vuol dire soltanto cercare l'offerta più vantaggiosa tra i diversi e-tailer e negozi virtuali, ma anche orientare lo shopping verso formati di convenienti e verso soluzioni che coniughinorisparmio e praticità.
Più della metà degli intervistati (52%) del sondaggio Nielsen, ad esempio, dichiara di essere disponibile ad effettuare acquisti online se i prodotti vengono poi consegnati a casa. Influenzati dal risparmio ottenibile in Rete, la spesa su Internet converge inoltre verso formati più grandi (36%), i cosiddetti "formati famiglia", per ottenere uno sconto maggiore.
Un altro fattore emergente è la diffusione crescente (48%) tra i consumatori dei coupon, oltre all'acquisto di prodotti in promozione (59%). In Europa l'utilizzo dei coupon si attesta sul 38% come indice medio, ma differisce molto da paese a paese. In Italia vi ricorre ben il 50% dei consumatori.
In Italia, inoltre, il 31% dei consumatori si dichiara favorevole agli acquisti online anche per i prodotti di largo consumo con consegna a casa, mentre il 29% alla spesa online con ritiro nel punto di vendita. E quando si tratta di scegliere un punto vendita, il 58% del campione basa la propria scelta sul prezzo, anche se un buon 61% dice di guardare anche la qualità.
La scelta della modalità di distribuzione varia enormemente in funzione del paese di residenza: i Nord Americani nel 60% dei casi si recano nel punto vendita per realizzare acquisti di prodotti di base (come pane e latte), mentre in Europa sono il 37% e in Italia il 25%.

0 Misura la tua ADSL con AGCom


Nel 2008 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con l’approvazione della Delibera n. 244/08/CSPha avviato il progetto italiano di monitoraggio della qualità degli accessi ad internet da postazione fissa. Gli obiettivi che l’Autorità attraverso questo progetto intende perseguire sono due: effettuaremisure certificate al fine di comparare la qualità delle prestazioni offerte da ogni operatore, relativamente ai profili/piani tariffari ADSL più venduti; mettere in condizione l’utente/consumatore attraverso uno specifico software gratuito di valutare autonomamente la qualità del proprio accesso ad Internet dalla propria postazione fissa. 
Le misure delle prestazioni delle reti dei singoli operatori, rilevate dal progetto su tutto il territorio nazionale e pubblicate sui siti web di ciascun operatore, costituiscono i valori di riferimento su cui confrontare le diverse offerte presenti sul mercato.
Il software Ne.Me.Sys. (Network Measurement System) invece consente di verificare che i valori misurati sulla singola linea telefonica siano rispondenti a quelli dichiarati e promessi dagli operatori nell’offerta contrattuale da loro sottoscritta.
Nel caso in cui l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela al fine proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti e ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, il recesso senza penali.

0 Carolus Magnus?!?!?!?!?!?!?!!!?

 Carolus Magnus. Si chiama cosi' l'universita' 'fantasma' fondata nel 2005 da alcuni membri di un'associazione culturale con sede prima a Roma (la 'Unimeur.it') e poi a Verona con l'intitolazione all'imperatore Carlo Magno. A scoprire il bluff dell'ateneo, che non ha mai ottenuto l'autorizzazione del ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, e' stata la Guardia di Finanza di Verona. 'Corsi di 'Arti e management dello spettacolo', 'Economia e gestione aziendale' e convenzioni con altri atenei, sia pubblici sia privati, erano i punti di forza presentati agli studenti desiderosi di ottenere l'agognato diploma di laurea. Tra i docenti, figuravano anche, come ricordavano i responsabili dei corsi in occasione di giornate di presentazione dell'universita' e dei suoi percorsi didattici tenutesi a Verona nel maggio 2005, personaggi dell'ambiente dello spettacolo; nessuno di questi ha mai tenuto tuttavia lezioni. Solo una decina di studenti -dei venti che avevano inizialmente frequentato uno stage prodromico all'accesso al corso universitario- hanno poi effettivamente seguito le lezioni ma a nessuno di loro e' stata data la possibilita' di laurearsi. Le lezioni e gli esami tuttavia proseguivano e parimenti occorreva versare periodicamente tutte la tasse universitarie. Alla fine, ciascun aspirante alla laurea ha versato circa 7.000 euro, ma non si e' visto riconosciuto alcun esame ne' titolo di studio. Da qui e' partita l'indagine dei militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Verona, ha portato alla denuncia per truffa aggravata delle quattro persone ritenute responsabili.
  L'autorita' garante della Concorrenza e del Mercato, ha inoltre emanato diversi provvedimenti nei confronti di unimeur.it per messaggi pubblicitari dichiarati ingannevoli, applicando sanzioni amministrative per piu' di 38mila euro.

giovedì 20 ottobre 2011


Dal 1 ottobre 2011 tacciono le linee SKYPE per le telefonate tramite Internet perché EUTELIA SpA ha provveduto a disattivare le numerazioni geografiche delle quali essa è titolare e attraverso le quali SKYPE erogava i propri servizi.
Molti i consumatori, le aziende e i professionisti che utilizzavano SKYPE e la tecnologia VOIP (Voice Over internet Protocol) per dare un taglio ai costi. Le telefonate venivano effettuate e ricevute attraverso Internet con un numero di telefono locale, dotato cioè del prefisso della propria città. Ma da qualche giorno le numerazioni collegate sono mute e i numeri risultano inattivi.
Secondo la normativa italiana (come in altri Paesi europei), è possibile usare un numero solo all'interno del distretto geografico corrispondente (gli 06 solo a Roma, per esempio). È solo una formalità: gli altri operatori VOIP risolvono scaricando la responsabilità sull'utente: all'attivazione del numero, gli fanno sottoscrivere una dichiarazione (sul web) secondo cui l'utente s'impegna a non usare il numero al di fuori del proprio distretto.

SKYPE però non aveva seguito questa procedura e aveva ricevuto un ultimatum dal Ministero dello Sviluppo Economicol’adeguamento dei numeri alla normativa italiana o la disattivazione. Il termine era fine agosto, poi prorogato al 30 settembre, ma Skype non è riuscita ad accordarsi con Eutelia (in amministrazione controllata), per adeguarsi alla normativa.
Eutelia S.p.A. in a.s. in un Comunicato Stampa del 30 settembre comunica che "in ottemperanza al provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. 59624 del 14/07/11) ha provveduto alla disattivazione delle numerazioni geografiche di cui essa è titolare e attraverso le quali Skype ha fino ad oggi potuto erogare i servizi agli utenti finali” e invita chi ha subito disagi a passare ad EUTELIAVOIP mantenendo la numerazione SKYPE.
Da parte sua SKYPE aveva comunicato ai propri clienti che qualora il numero online avesse smesso di funzionare, SKYPE, oltre a fornire la massima assistenza, avrebbe risarcito la parte di abbonamento non utilizzata e avrebbe dato tutte le informazioni sulla portabilità per un eventuale trasferimento del Numero Online ad un altro fornitore.
Al momento, nessuna informazione è disponibile né tramite il sito, né tramite il blog aziendale; è certo invece che non è possibile acquistare numeri SKYPEIN con numerazione geografica italiana.
COSA FAREA.E.C.I. invita quanti si ritrovano con una linea muta:
ad inviare a SKYPE una raccomandata a/r con il reclamo per l’interruzione del servizio e con la richiesta di restituzione della parte di abbonamento non utilizzato, di risarcimento danni e addebito delle eventuali spese di passaggio ad altro operatore;
a fare istanza di conciliazione presso i CO.RE.COM. (Comitato Regionale delle Comunicazioni) della propria Regione.

0 Conti dormienti polizze Poste vita: LE SOLUZIONI


In questi giorni si sta parlando molto di conti dormienti e soprattutto in relazione a Polizze Assicurative della Poste Vita S.p.A.

Numerose le persone mortificate che si sono rivlte ad A.E.C.I., disperate e quasi rassegnate alla perdita totale di quei soldi accantonati con sacrificio nel corso degli anni dai loro genitori e/o in prima persona.

Dallo studio delle pratiche che ci sono pervenute emergono alcuni tratti fondamentali. 

La polizza vita deve essere considerata prodotto finanziario e pertanto la competenza è di CONSOB E ISVAP. Si presuppone dunque innanzitutto un obbligo di comunicazione alle parti circa il trasferimento del capitale al Fondo delle Vittime.

Invece, nelle pratiche prese in considerazione sinora da A.E.C.I. non risulta alcuna comunicazione in merito al trasferimento del loro capitale e, sembrerebbe inoltre che, Poste Spa (Poste Vita Spa) abbia spesso dato comunicazioni confuse e fuorvianti; in alcuni casi ha invitato i titolari a mantenere la polizza fino e oltre la naturale scadenza della stessa.

Il nostro ufficio legale inoltre ha preso in visione alcuni contratti in cui Poste Vita Spa ha derogato alla prescrizione (ex articolo 2952 c.c.) portandola in realtà a 10 anni; in quanto prodotto finanziario la prescrizione è da considerarsi decennale come previsto dal P.D.R. 116/07 e non della Legge 166/08.

Alcune delle pratiche in carico alla nostra associazione hanno evidenziato comunque gravi mancanze di Poste Vita Spa ed i nostri consulenti stanno predisponendo un’assistenza dedicata per tutti i soci in difficoltà.

0 Ennesima truffa internet

REGISTRO DEL MERCATO NAZIONALE  cens. 9/2011
questa l'intestazione del modulo che viene recapitato, gurada caso in contemporanea con il censimento Istat a gli imprenditori e piccoli commercianti ed artigiani. Si chiede di compilare e riempire i dati personali, senza peraltro nessuna informativa che li tuteli, firmando il modulo ed inviandolo a una società slovacca Avron s.r.o.
Molti consumatori toscani si sono rivolti alle nostre sedi Provinciali per chiedere informazioni e a questi abbiamo detto categoricamente di non firmare nè riempiere niente.
Purtroppo qualcuno pensando che fosse un qualcosa di istituzionale, anche perchè tra le altre cose nel modulo si dice "Nel caso in cui l'esattezza delle informazioni non siano confermate in tempo, i vostri dati potrebbero essere cancellati durante la prossima verifica" , ha compilato ed inviato il modulo.
Risultato ha sottroscritto un contratto pubblicitario per € 1271 all'anno per tre anni, con foro competente il Tribunale Di Bratislava , con leggi di diritto slovacco.
Si invita quindi tutti i consumatori,  a non sottoscrivere nè a diffondere i propri dati personali e quelli che purtroppo lo hanno fatto a recarsi presso le  sedi AECI sul territorio, o inviando segnalazione a info@euroconsumatori.eu,  per poter valutare con le nostre consulte giuridiche la possibilità di invalidare questi contratti 

0 E' nulla la cartella esattoriale priva di motivazione


La cartella esattoriale deve chiaramente indicare le motivazioni della pretesa nei confronti del contribuente.
Diversamente l’atto è illegittimo è dunque va annullato.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.177/22/11), la quale, allineandosi ad altre precedenti sentenze già commentate nei mesi scorsi (si ricorda la sentenza CTR Puglia n.85/09/11), dichiara la palese illegittimità di quegli atti tributari privi dei requisiti minimi di trasparenza volti a far comprendere la natura della pretesa e l’operato dell’Ufficio.
Proprio in merito alla cartella esattoriale opposta dal contribuente, i giudici della Commissione chiariscono che “è completamente priva di motivazione, non è indicato neppure che il ruolo sarebbe conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione”.
Non vi è dunque trasparenza dell’operato dell’Ufficio in violazione del diritto di difesa del contribuente. Ne segue che gli importi iscritti al ruolo potrebbero essere probabili ma non anche certi e dovutiNe deriva, pertanto, che solo un atto trasparente e facilmente leggibile (e controllabile) da parte del contribuente può rispettare i canoni di un atto legittimo, in quanto non crea alcun dubbio in merito alle somme richieste.
Si ricorda, infatti, che lo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n.212 del 27/07/2000) prevede espressamente all’articolo 7 che tutti gli atti tributari devono essere sufficientemente motivati “indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione
AECI  si augura, dunque, che la predetta sentenza possa costituire un primo passo verso una maggiore attenzione ai diritti fondamentali dei consumatori utenti, e ricorda che i suoi uffici provinciale e territoriali, sono a disposizione per valutare eventuali ricorsi.
 

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