lunedì 5 novembre 2012

0 Firma falsa sul contratto: sentenza esemplare

 

Dopo aver palesemente falsificato il contratto, TeleTu aveva ignorato la denuncia e il tentativo di conciliazione: sentenza “punitiva”


Contratto modificato e firma falsa: ottenuta una sentenza esemplare dal Giudice di Pace in materia di telefonia per una controversia nei confronti dell’operatore di telefonia TeleTu, condannato dal Giudice di Pace di Gaeta a risarcire 796 euro oltre spese legali.

Nel 2010 un cliente aveva firmato un contratto per cambiare il proprio gestore di telefonia fissa, convinto da un operatore telefonico di TeleTu che lo aveva rassicurato sulla possibilità di recedere nei termini di legge. Il giorno dopo la firma, dopo essersi consultato coi famigliari, il cittadino aveva deciso di esercitare il diritto di recesso, comunicando immediatamente la sua intenzione alla Società. Nonostante ciò, dopo qualche mese, l’associato si era visto recapitare la fattura del nuovo operatore.

A seguito del reclamo inoltrato per l’utente, la società di telefonia aveva trasmesso copia del presunto contratto, posto a fondamento del rapporto contrattuale, e qui la sorpresa. In pratica il contratto risultava essere stato modificato integralmente e la firma falsificata. Questa circostanza risultava evidente poiché l’utente aveva conservato la copia del contratto che aveva sottoscritto di suo pugno e riguardo al quale aveva prontamente esercitato il diritto di recesso.

 Il Giudice di Pace ha accertato la responsabilità della società e l’ha condannata, ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di 700 euro oltre spese legali.
Questa sentenza è importante poiché riconosce il cosiddetto danno “punitivo” allo scopo di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. La Teletu infatti incurante della sua responsabilità e non tenendo conto della querela sporta, del tentativo di conciliazione espletato, ha ritenuto opportuno intasare la macchina della giustizia arrivando a definire la questione con una sentenza.

Scarica di seguito la sentenza:



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