venerdì 6 gennaio 2012

0 "GUIDA ACCOMPAGNATA" PER MINORI

In vigore dal 22 aprile 2012 le nuove modalità per la guida accompagnata per i diciassettenni
 
Il 22 aprile 2012 entrerà in vigore il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che descrive le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla "guida accompagnata" per i minori diciassettenni che hanno già la patente di guida per la moto. Il regolamento permette ai minori di esercitarsi alla guida di autoveicoli, per prepararsi a sostenere, compiuti i 18 anni, l'esame di pratica per la patente B.
Per fare ciò i minori devono seguire un corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, presso un’autoscuola, con una durata di almeno dieci ore effettive di guida. Al termine delle dieci ore l’allievo ha il diritto al rilascio dell’attestato di frequenza.
L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata deve essere presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante il minore, ed anche dallo stesso minore. A questa istanza devono essere allegati:
·      un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata);
·      un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001;
·      una certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici;
·      una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale, con relativa documento di identità del dichiarante.
 
I soggetti designati come accompagnatori autorizzati alla guida accompagnata devono avere:
·      un’età non superiore a sessanta anni;
·      essere in possesso, da almeno dieci anni, della patente categoria B o superiore rilasciata dallo Stato italiano o da un altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo da almeno cinque anni.
 
Nelle esercitazioni di guida accompagnata:
·   il minore  deve avere con sé l’autorizzazione e la patente di cui è titolare;
·   l’accompagnatore deve avere con sé la patente di guida prescritta;
·    gli autoveicoli devono essere muniti, nella parte anteriore e superiore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole “GA”, di colore nero su fondo giallo retroriflettente (di dimensioni 120 x 150 mm). Tale contrassegno deve essere applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall’accompagnatore.

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