venerdì 2 novembre 2012

0 AUDIOVIDEOMANIA.IT: A.E.C.I. DENUNCIA ALL’ANTITRUST E CHIEDE OSCURAMENTO DEL SITO

associazione di consumatori roma 

Dopo numerose segnalazioni  A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti ha chiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Autorità delle Comunicazioni di avviare un procedimento nei confronti Audiovideomania di Alemanni Gerardo per verificare le ipotesi di violazione del Codice del Consumo e del Regolamento dell’Antitrust ma, soprattutto, l’ipotesi di reati penali. 

Vista la numerosità dei casi segnalati e la certezza che sia ancora possibile acquistare sul sito www.audiovideomania.it la nostra Associazione ha chiesto anche l’oscuramento del sito stesso. 

COSA E’ SUCCESSO.
Il sito www.audiovideomania.it – la sede dell’Azienda è Roma - è specializzato in prodotti di telefonia, informatica, strumenti elettronici, ecc. Una volta registratisi sul sito è possibile acquistare il prodotto prescelto e pagare tramite PayPal (pagamento al momento sospeso) o tramite bonifico.
Dalle segnalazioni pervenute parrebbe che in maniera sistematica i prodotti acquistati e pagati non vengono dall’Azienda consegnati. In alcuni casi segnalati, una volta scelto il prodotto– si ha diritto ad una sola spedizione - e ricevuta la conferma di acquisto, l’unica spedizione a essere ricevuta è quella della fattura, nei casi più fortunati, e nulla in molti altri. 

Inutili i solleciti di consegna merce. Inutili le richieste di rimborso. Le risposte che si ricevono fanno riferimento al fatto che – vista che una spedizione è stata fatta – non si ha diritto a ricevere più nulla. Il ricevimento della fattura equivarrebbe al ricevimento del prodotto acquistato e pagato.
A oggi risulta impossibile contattare l’Azienda che risulta avere i telefoni non raggiungibili.

E ADESSO?
A.E.C.I. ha chiesto un INTERVENTO URGENTE all’Autorità per il Controllo della Concorrenza e del Mercato, all’Autorità per il Controllo della Concorrenza e del Mercato e alla Polizia Postale:
- verifica di comportamenti scorretti e pubblicità ingannevole a danno del consumatore;
- verifica di violazione del Codice di Consumo (D. Lgs 206/2005);
- oscuramento del sito.

Contemporaneamente A.E.C.I. sta seguendo le diverse situazioni sottoposte dai consumatori che hanno acquistato prodotti mai consegnati.

COSA FARE SE AVETE ACQUISTATO TRAMITE AUDIOVIDEOMANIA
- Inviare una raccomandata a/r con la richiesta di consegna merce o rimborso somme pagate a : 
  AUDIOVIDEOMANIA di ALEMANNI GERARDO 
  VIA TUSCOLANA n. 296 interno 1 
  00181 - ROMA 
- inviare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’Autorità Garante delle Comunicazioni e alla Polizia Postale della propria città;
- rivolgersi alla sede A.E.C.I. più vicina per avere consigli su come agire e essere tutelati dai legali di A.E.C.I. 


lunedì 22 ottobre 2012

0 Vendite a domicilio: i consigli di AECI Veneto


 

Dopo molte segnalazioni pervenute presso gli sportelli regionali del Veneto, AECI Veneto ha predisposto un prezioso allegato contenente alcuni consigli......





giovedì 11 ottobre 2012

0 BT ITALIA: IN INGHILTERRA OPERATORE LIGIO IN ITALIA AL DI SOPRA DELLE REGOLE


associazione di consumatori roma 


Sarà che in Italia è difficile che un utente abbia vita facile nei confronti di un qualsiasi gestore, o che, per vedersi attribuito un sacrosanto diritto si debba per forza fare causa. Sarà perchè una società inglese (che rispetta le regole in Inghilterra perchè il non rispettarle le costerebbe caro) venendo in Italia si approfitta di un sistema che tutela il forte e non il debole.
Sarà che fregarsene di regole e leggi (oltre ad essere trasgressivo) è ancorchè conveniente se un utente per difendersi deve arrivare a fare causa e fare causa a Milano. Sarà che a pensar male si fa peccato ma quasi sempre si pensa il giusto. Sarà che pensare che BT ITALIA se ne freghi delle leggi e delle regole ben sapendo ciò che sta facendo, che, il non rispettare le regole comporta un notevole guadagno economico e che, soprattutto in Italia queste cose sono permesse.

BT ITALIA è un operatore telefonico che opera in Italia da diverso tempo di proprietà di British Telecom e che si riferisce (per pura scelta commerciale) esclusivamente ad un target di professionisti. Professionisti e non Consumatori ma pur sempre Utenti. In poco tempo molti utenti si sono riferiti alla nostra associazione per gravi disservizi causati dall’operatore telefonico BT ITALIA che, evidentemente si è splendidamente adattato alla realtà italiana, ce la mette tutta per non rispettare le leggi vigenti nel nostro paese. L’Italia purtroppo non è l’Inghilterra.

Al di la di disservizi tecnici (che possono capitare a tutti gli operatori) gli utenti che si sono rivolti alla nostra associazione hanno evidenziato:
1)   procacciatori di affari che si sono presentati a nome di Telecom Italia (facendo forza sul nome abbastanza similare)
2)     promesse di risparmio economico abissali (ovviamente non rispondenti alla realtà),
3)     mancati traslochi di linea
4)     fatturazioni fantasiose
5)  utenti che continuano a ricevere fatture (e contestuali richieste di addebito in banca) nonostante le linee siano chiuse da tempo
6)     mancate risposte a contestazioni degli utenti
7)     risposte ciclostilate lontane da ciò che gli utenti hanno richiesto
8)      disattivazione di linee nonostante siano in corso reclami
9)      mancate presenze endemiche presso i vari corecom.

Insomma, potremmo ancora continuare la lista. Cosa strana è che tutti gli utenti che sino rivolti alla nostra associazione lamentano il distacco della linea nonostante ci siano reclami o addirittura richieste di conciliazione in corso nonostante quanto stabilito dall’Autorità per le Garanzie delle Telecomunicazioni

“L'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, puo' disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento. Va tenuto presente che: non puo' intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o piu' fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia davanti al Corecom (vedi sotto); il ritardato o mancato pagamento non puo' intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi; si puo' considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura".

A.E.C.I. chiede un immediato intervento dell’Autorità per verificare le anomalie sopra riportate e sanzionare l’operatore telefonico e invita i consumatori a riflettere prima di diventare clienti BT ITALIA.

Le nostre sedi sono comunque a disposizione di tutti i consumatori per poter ricorrere nei confronti dell’operatore BT ITALIA e in generale nei confronti di tutti gli operatori.



lunedì 8 ottobre 2012

0 Equitalia: la validità delle cartelle notificate a mezzo posta

Valida la cartella esattoriale notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata non al destinatario: i casi particolari in una nuova sentenza della Cassazione.

 

 

Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 dellaCorte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.

Notifica delle cartelle esattoriali


Il comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».

 

 

giovedì 27 settembre 2012

0 Annullamento Cartelle Equitalia: accordo su Ddl in Senato


 


Arriva l’intesa sul Ddl per la nullità delle cartelle esattoriali mancanti delle informazioni fondamentali, ovvero il disegno di legge per l’autotutela del contribuente in relazione alle cosiddette “cartelle pazze” di Equitalia: si tratta del disegno di legge n. 1551 “Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte”.
L’annullamento avverrà nei casi in cui la cartella esattoriale risulti «mancante dei requisiti essenziali ove non ci sia risposta dall’Ente impositore entro 220 giorni».
  • Cartelle esattoriali: i requisiti per fare ricorso
  • Cassazione: nulle le cartelle notificate via posta
Il contribuente dovrà attivare la procedura di annullamento della cartella inviando una  dichiarazione al concessionario della riscossione entro 90 giorni dalla notifica della cartella, che a sua volta dovrà dare comunicazione all’Ente creditore entro 10 giorni.
A questo punto l’ente creditore, ovvero l’Amministrazione centrale o locale, dovrà rispondere nei successivi 60 giorni e la risposta dovrà pervenire comunque al contribuente entro un massimo di 220 giorni.
L’annullamento di diritto” delle cartelle avverrà  “in caso di mancato invio e trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla dichiarazione iniziale”.
Al fine di scoraggiare i contribuenti meno onesti, che potrebbero pensare di approfittare in modo improprio di questa opportunità, il Ddl prevede una mega-sanzione dal 100 al 200% per chi presenta documentazione falsa, oltre alla responsabilità penale ove previsto.

Info presso: verona1@euroconsumatori.eu


martedì 25 settembre 2012

0 Equitalia: un Ddl per la nullità delle cartelle esattoriali

 



Governo pronto a varare un provvedimento per l'annullamento delle cartelle esattoriali di Equitalia mancanti delle informazioni necessarie: i dettagli.

 

In arrivo in Commissione Finanze al Senato un provvedimento riguardante le “cartelle pazze” di Equitalia, volto a renderenulle le cartelle esattoriali mancanti di informazioni importanti.  Si tratta di un disegno di legge per l’autotutela del contribuente volto a regolamentare i casi in cui la cartella esattoriale risulti «mancante dei requisiti essenziali ove non ci sia risposta dall’Ente impositore entro 220 giorni».
Ad oggi i casi sono molteplici e controversi, ed a fare luce sono soltanto specifiche sentenze della Cassazione, che indicano casi di nullità e requisiti per fare ricorso. Per saperne di più leggi gli articoli:
  • Cartelle esattoriali: i requisiti per fare ricorso
  • Cassazione: nulle le cartelle notificate via posta
Nei casi previsti dal decreto, la cartella esattoriale sarebbe da considerare nulla e il contribuente, oltre a non pagare il contributo richiesto, potrà attivare una procedura amministrativa per l’annullamento della cartella esattoriale.
Per i dettagli sui requisiti di validità della cartella, che verranno specificati in un elenco in sette punti, si attende dunque la formulazione dell’Esecutivo, mentre è quasi certa una sanzione significativa nel caso in cui la richiesta di annullamento sia basata su documenti non rispondenti al vero o, addirittura, falsi.
Per approfondimenti, vai alla normativa sulle cartelle esattoriali
Secondo il relatore del nuovo provvedimento, Salvatore Sciascia (Pdl), il nuovo Ddl potrebbe essere approvato all’unanimità e, per accelerare l’iter, le norme approvate in Commissione potrebbero essere parte di un più ampio provvedimento del Governo il quale, secondo il sottosegretario alle Finanze, Vieri Ceriani, il sarebbe favorevole, anche se alcune riformulazioni potrebbero variare il testo del provvedimento.

 


lunedì 10 settembre 2012

0 NUOVA SEDE PER AECI VERONA 1

 


AECI VERONA 1 E' LIETA DI PRESENTARE LA NUOVA SEDE DELLO SPORTELLO PROVINCIALE

SCARICA QUI DI SEGUITO LA LOCANDINA CON TUTTE INFO E DETTAGLI....





sabato 1 settembre 2012

0 Nuovo Isee: cosa cambia?


 Fisco, reddito medio italiani a 19.250 euro (+1,2%)

Nuovo Isee: cosa cambia?

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento creato nel 2002 per calcolare lasituazione economica di un individuo o di un nucleo familiare, prendendo in considerazione reddito, patrimonio e caratteristiche della famiglia. Il valore indicato dall'ISEE permette di inserire i cittadini in diverse fasce di reddito in modo da poter accedere o meno a determinati servizi, esenzioni e agevolazioni statali o locali. Vista l'importanza che ricopre per la vita delle persone è quindi fondamentale stabilire dei criteri equi ed efficaci per poterlo calcolare. Criteri che il governo Monti sta per modificare. Vediamo cosa cambierà, verosimilmente a partire dal prossimo anno.
Innanzitutto entrerà in gioco, come accaduto per l'IMU, larivalutazione del valore degli immobili, quindi l'abitazione principale andrà a incidere per un 60% in più rispetto ad ora. Inoltre, secondo quanto previsto dalle prime bozze del provvedimento, verrebbe eliminata anche l'esenzione che copre attualmente quelle fino a 51mila euro di rendita catastale, a fronte però del fatto che questa stessa rendita sarà conteggiata solo al 75%.

Un'altra importante modifica, che ha molto fatto discutere, riguarda il fatto che entreranno nel conteggio dell'ISEE anche i sussidi (come per esempio l'indennità di accompagnamento per gli invalidi) e tutti i redditi esenti e quelli soggetti a tassazione sostitutiva, che oggi non vengono considerati, come quelli derivanti da affitti, premi di produttività e bonus. A controbilanciare questa misura, verrebbero però introdotti una franchigia del 20% sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, la sottrazione dalla quota del reddito di assegni per l'ex coniuge e per i figli e la possibilità di deduzione di specifiche spese sostenute per via di una disabilità, che verrà classificata come "media", "grave" o "non autosufficienza".

Altri cambiamenti riguardano il calcolo delle rendite finanziarie. Per i conti correnti non si dovrà più indicare il saldo al 31 dicembre, ma sarà presa in considerazione la situazione di un giorno scelto a caso negli ultimi tre mesi dell'anno (per aggirare provvidenziali "svuotamenti" dei conti stessi in prossimità della data di controllo). Cambieranno anche le metodologie per calcolare le altre rendite finanziarie e i patrimoni all'esteroai fini della definizione del valore ISEE.
Infine, verrà modificata la modalità stessa della compilazione della dichiarazione, che non verrà più redatta dal cittadino, ma saranno INPS e Agenzia delle Entrate a certificare i dati reddituali e patrimoniali già in loro possesso e il contribuente dovrà solo presentare le eventuali spese da sottrarre o correggere gli errori che dovesse riscontrare. 

Il rischio paventato da molti è che con questi nuovi criteri molti italiani appariranno in qualche modo "più ricchi" e quindi diminuirà la loro possibilità di accedere ai servizi e alle agevolazioni alle quali hanno fino ad ora avuto diritto. Il problema riguarda soprattutto coloro che si collocano ai margini della propria fascia di reddito e che quindi rischiano di passare a quella superiore. Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al Ministero del Lavoro, ha quindi precisato che "la platea dei beneficiari potrà cambiare al suo interno, ma non per la dimensione complessiva". L'obiettivo dichiarato è quindi quello di una più attenta ed equa distribuzione dei servizi dello stato sociale, senza diminuirne ulteriormente l'entità.

I nuovi criteri dovrebbero poi, nelle intenzioni, fornire una fotografia più precisa della situazione economica degli italiani e cercare di evitare quei casi che potremmo definire di "falsi poveri". Per fare il tipico esempio di manipolazione eticamente non proprio edificante, con il quale molti giovani genitori possono aver avuto modo di scontrarsi: una donna non sposata, impiegata part-time e con due figli che convive stabilmente con un uomo che però risulta residente in un'altra città, ai fini ISEE può, con le regole attuali, dichiarare solo il proprio reddito (e non quello del compagno) con la quasi certezza di poter accedere a tutta una serie di risorse (come ad esempio la possibilità di mandare i suddetti figli a un asilo nido pubblico al costo minimo) a prescindere dal contributo che porta il convivente al reddito familiare (che può essere anche molto alto), di fatto "rubando" il servizio ad altre famiglie, magari più bisognose ma anche più oneste.
Non resta che vedere quali di queste misure annunciate verranno effettivamente varate e quali saranno le loro reali conseguenze.
 

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