lunedì 8 ottobre 2012

0 Equitalia: la validità delle cartelle notificate a mezzo posta

Valida la cartella esattoriale notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata non al destinatario: i casi particolari in una nuova sentenza della Cassazione.

 

 

Sono valide le cartelle Equitalia notificate medianteposta raccomandata con avviso di ricevimento, inviata direttamente dall’Agente,anche senza la presenza fisica dell’ufficiale notificatore, e anche se non con segnate al diretto interessato. È quanto stabilito con la sentenza n. 15746 dellaCorte di Cassazione, sezione tributaria, con riferimento all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 sulle cartelle di pagamento.

Notifica delle cartelle esattoriali


Il comma primo di tale articolo stabilisce infatti che: «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda».

 

 

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