martedì 3 aprile 2012

0 Dal 1° aprile è più facile chiudere le liti fiscali

In pratica attraverso un'apposita istanza, il contribuente - oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura dell'Agenzia delle Entrate i motivi per i quali intende chiedere al Giudice tributario l'annullamento, totale o parziale, dell'atto - può anche formulare una motivata proposta di mediazione che prevede una rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento, avvisi di mora, ecc.), notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, il contribuente è tenuto ad utilizzare in via preliminarel'istituto della mediazione prima di presentare ricorso al giudice tributario, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.
http://www.sxc.hu/photo/284089/?forcedownload=1Lo ha stabilito il D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. L'obiettivo è quello di ridurre sensibilmente il numero di processi tributari e demandare così alla valutazione del giudice solo le questioni effettivamente rilevanti.
Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, è stato predisposto dall'Agenzia questo fac-simile di istanza. Naturalmente il contribuente è libero di utilizzare schemi diversi, purché redatti in conformità al contenuto della normativa di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.
Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data.
L'istanza, a cui non si applica l’imposta di bollo, va notificata alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate.
L'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate, al termine della fase istruttoria, può decidere di accogliere, anche parzialmente, o di rigettare l'istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione.
La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%.
L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale (è previsto un massimo di otto rate trimestrali di pari importo).
Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.
Qualora il contribuente non dovesse versare solo una delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.
AECI Verona rimane a disposizione per ogni chiarimento......

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