venerdì 24 febbraio 2012

0 Conti correnti DORMIENTI................

Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.
Ne ha parlato più volte Striscia la notizia dei cd. conti dormienti.
In base al regolamento d’attuazione dell’art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi e conti cosiddetti dormienti, fu istituito il fondo delle vittime delle frodi finanziarie istituito che ha il compito di risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (Cirio, Parmalat, Argentina, etc.) e con la legge 16/08 furono inclusi anche i risarcimenti per gli obbligazionisti dell’Alitalia.
Ma questo fondo, che tra conti dormienti e polizze dormienti ha raccolto alcune centinaia di milioni di euro, ad oggi non risulta aver pagato nemmeno un euro ai risparmiatori vittime dei predetti disastri.
Le Banche e gli altri Intermediari hanno  identificato tali rapporti e comunicato i relativi dati al ministero dell’Economia e Finanze.
Ora, la qualificazione come “dormiente” di un conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare che può richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto, o direttamente al Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario.
Ma sembrerebbe che, in effetti, tale somme non siano poi di così facile restituzione.
Non è ufficiale, ma pare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze stia per emanare le istruzioni per consentire ai titolari dei “conti dormienti” di rientrare in possesso delle somme che sono state acquisite dallo Stato.
A tutt’oggi vi sono migliaia di contribuenti che si sono accorti in ritardo di essere titolari di depositi, conti correnti,  e via dicendo, non movimentati da oltre 10 anni e con un saldo superiore a 100 euro. Il contenuto di questi conti è stato riversato dagli istituti di credito nel Fondo sopradescritto e destinato a finanziare i più svariati capitoli di spesa dello Stato, alla stregua di un vero e proprio tesoretto.
I possessori di questi conti che vogliono tornare in possesso del proprio denaro, devono presentare un’istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, specificando, sul fronte della busta, che si tratta di una “ISTANZA DI RIMBORSO SU CONTI CONSIDERATI DORMIENTI”.
Non vi è certezza in merito ai tempi di risposta del Ministero ma, almeno, in tal modo si interrompe il termine prescrizionale decennale.
Alcune decine di milioni di euro sono stati acquisiti dal Ministero dell’Economia sui conti e sulle polizze dormienti. Ricordiamo che la prescrizione prevista dalla legge è di 2 anni per le polizze vita e di 10 anni per i conti dormienti. Due tutele notevolmente diverse.
Sulla base di ciò, amolti consumatori si sono rivolti alle associazioni (Adiconsum, Adoc, Altro Consumo, Lega Consumatori) perché le Poste si sono rifiutate di liquidare delle Polizze Vita pur essendo gli stessi eredi beneficiari di persone nel frattempo defunte.
La motivazione della non liquidazione starebbe nel fatto che gli eredi avrebbero avanzato la relativa richiesta oltre i due anni di prescrizione.
Ma nel contratto di Poste Vita si precisa, in merito alla prescrizione: “Tuttavia Poste Vita S.p.A. rinuncia a tale diritto (prescrizione di due anni) e corrisponde il capitale in caso di morte, purché la richiesta sia inoltrata entro il termine di 10 anni” (termine della prescrizione ordinaria di cui all’art 2946 del Codice Civile che stabilisce 10 anni di prescrizione per i casi di eredità).”.
Nonostante i correntisti abbiano denunciati di aver richiesto la liquidazione direttamente agli sportelli postali, sarebbe stato loro consigliato di attendere la scadenza naturale, per guadagnarci di più.
Nei confronti di Poste Vita e Ina, quindi, esistono i presupposti perché le famiglie possano recuperare gli importi delle polizze dormienti trasferiti al Ministero dell’Economia.
Gli interessati possono, dunque, farsi tutelare da AECI associazioni dei consumatori.

martedì 21 febbraio 2012

0 Banche dati CRIF, EXPERIAN e CTC, come fare? basta chiedere e ti spiegheremo!

venerdì 17 febbraio 2012

0 La Tassa di concessione governativa applicata agli abbonamenti dei cellulari è illegittima

La Tassa di concessione governativa applicata agli abbonamenti dei cellulari è illegittima e per questo motivo i Comuni italiani stanno vincendo a mani basse tutti i ricorsi presso le Commissioni tributarie. 
La settimana scorsa, ad esempio, la Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha accolto le richieste di Castell'Azzara tramite l'Anci Toscana. Come prevede il nuovo Codice delle telecomunicazioni (Dlgs 259/2003), la tassa di concessione governativa per la telefonia mobile (disciplinata dall'art. 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972) non è più dovuta. Ecco quindi per il piccolo comune del grossetano circa 2500 euro, considerati i 154,92 euro annui per ogni cellulare comunale e la prescrizione per le mensilità più vecchie.
In Toscana sono già 45 i Comuni che hanno avviato le pratiche per la restituzione di qualche centinaio di migliaia di euro. Il problema però oggi è rappresentato dagli utenti comuni, che spesso non sanno di aver diritto a rimborso. Eppure la procedura è semplice!!!!
In ogni caso è bene sapere che si ha diritto al rimborso, ma smettere di pagare la tassa è considerata ancora una violazione. 
E poi detta tutta si tratta pur sempre di una partita di giro: il portafoglio da dove sfilare le banconote è sempre lo stesso.




martedì 7 febbraio 2012

4 NINFEA ITALIA: DIVANI ACQUISTATI E MAI CONSEGNATI

L’acquisto spesso è avvenuto presso spazi espositivi riservati alla NINFEA ITALIA in molti Centri Commerciali in tutta Italia spinti, oltre che dal prodotto, anche dalla capacità persuasiva del personale di vendita. 
Per sapere cosa fare, segui i consigli della nostra Associazione di Consumatori.

associazione di consumatoriDa qualche mese alcuni consumatori lamentano di aver acquistato divani o poltrone dalla NINFEA ITALIA Srl, ma di non aver mai ricevuto la merce regolarmente pagata, magari anche con finanziamento. 


Molti consumatori, però, a distanza di molti mesi dall’acquisto – dopo aver versato acconti e iniziato a pagare le rate del finanziamento – non hanno ancora ricevuto la merce.

Ci auguriamo che non si ripeta un altro caso Aiazzone, in cui centinaia e centinaia di consumatori hanno pagato senza mai vedere i mobili acquistati. Fortunatamente, grazie anche ai nostri sforzi ed energie, molte sono state le persone alle quali A.E.C.I. ha fatto consegnare i mobili o rimborsare le rate versate alla Finanziaria (a questo link maggiori dettagli  http://www.euroconsumatori.eu/leggi_comunicato.php?id=81).

Prima di acquistare prodotti presso la Ninfea Italia Srl, chiedete maggiori dettagli e chiarimenti su merce e tempistica di consegna.
 
Avete anche voi acquistato merce con la NINFEA ITALIA e non avete ricevuto il vostro divano?
- Inviate una raccomandata a/r alla sede NINFEA ITALIA dove l’acquisto è stato effettuato e, se avete sottoscritto un contratto di finanziamento, anche alla Finanziaria;

lunedì 30 gennaio 2012

0 SKY INSISTE NEL CHIEDERE SOLDI A PRIVATI E LOCALI COMMERCIALI PER USO IMPROPRIO CARD

Dopo numerose ispezioni irregolari di presunti incaricati SKY, la nostra Associazione di Consumatori denuncia l’irregolare condotta

Persiste SKY nel chiedere a consumatori penali per uso improprio della propria card privata utilizzata al di fuori della propria abitazione in maniera irregolare. Sino a 6.960 €, una cifra che fa impallidire.

Contemporaneamente sono state segnalate numerose richieste di denaro da parte di SKY rivolte a locali commerciali, bar, ristoranti, circoli ecc. dove – secondo ispezioni condotte da presunti incaricati SKY – si sarebbe utilizzata in maniera impropria la card SKY. 
In questo caso, SKY chiederebbe una somma pari a € 800,00 a saldo e stralcio della propria situazione irregolare e la sottoscrizione di un abbonamento annuale di tipo commerciale.

L’intera operazione condotta da SKY su duplice binario alla nostra Associazione suona un po’ strana:
- Da un lato la condanna al pagamento di un’esosa penale senza contraddittorio né prova per indifesi consumatori spaventati dai toni minacciosi utilizzati nelle comunicazioni; 
- Dall’altra la richiesta di denaro – sempre senza né contraddittorio, né prove – a operatori commerciali che pur di continuare a lavorare e risolvere il problema preferiscono in alcuni casi pagare una somma transattiva, sanare l’”irregolare” e mettere un punto.

E, invece, un punto A.E.C.I. non lo vuole mettere. Dopo il nostro primo approfondimento (vedi l'articolo dedicato http://www.euroconsumatori.eu/leggi_articolo.php?id=256) A.E.C.I. è all’erta.

Chiediamo ai consumatori e agli esercizi commerciali:
- non cedete a richieste illegittime di denaro;
-  segnalatelo alla nostra Associazione.

Chiediamo all’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato, e all’AGCOM. L’Autorità per le Comunicazioni,:
- verificare di eventuali pratiche non corrette;
- verificare i motivi per cui SKY rifiuta di presentarsi quando convocata in sede Co.re.com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni). Questo denota una mancanza di rispetto verso il consumatore cui è negato il confronto e verso le Istituzioni e gli organi prepostisottraendosi ad una procedura obbligatoria per la risoluzione delle controversie

Tralasciando l’enormità della somma richiesta a privati cittadini per la presunta violazione del contratto, qualche dubbio resta sulla modalità con la quale sono stati  effettuati da SKY i controlli. Leggiamo, infatti, sempre sulle Condizioni di abbonamento:
L’Abbonato si impegna a permettere ai tecnici inviati da SKY, muniti di tesserino di riconoscimento, l’accesso al locale […] , previo appuntamento concordato dall’Abbonato con SKY.

A.E.C.I. considera illecite le pretese di SKY e le modalità con cui vengono rivolte e sta impugnando tutte le richieste di pagamento. Rivolgetevi ad A.E.C.I. per sapere come fare a tutelarvi, far applicare la legge e fermare il mancato rispetto da parte di SKY dei diritti dei consumatori.

lunedì 9 gennaio 2012

0 Caro Mutui, allarme associazioni consumatori

La BCE ha iniziato una stretta il mese scorso, che ha portato all'innalzamento dei tassi dall'1% all'1,25%, con la previsione di altri due rialzi entro l'anno, di 25 punti base ciascuno (o 0,25% ciascuno). La ripercussione immediata è stato l'aumento dell'Euribor, il tasso sul cui andamento trimestrale le banche applicano gli interessi sui mutui.

A dire il vero, già dalla fine dello scorso anno, con la ripresa in atto, l'Euribor ha iniziato a crescere, raddoppiando in meno di un anno, sebbene va chiarito che i livelli attuali siano ancora i più bassi da quando esiste l'euro, e, in realtà, anche da prima, per l'Italia. Tuttavia, i consumatori lanciano l'allarme, che fanno notare come su un mutuo di 100.000 euro, di durata decennale o quindicennale, l'aumento medio della rata mensile sarà di 11,50 euro, pari a 138 euro all'anno, mentre per un mutuo di 20 o 25 anni, l'aumento sarebbe di 150 euro l'anno. Per un mutuo di 150.000 euro, della durata di 10 o 15 anni, l'aumento previsto dell'importo della rata sarebbe di 17,25 euro al mese, pari a 207 euro l'anno, che diventano 23 euro mensili, pari a 276 euro l'anno, per un mutuo di 200.000 euro, di pari durata. Sempre su un mutuo di 200.000 euro, ma con durata di 20 o 25 anni, la rata aumenterebbe di 25 euro al mese, pari a 300 euro l'anno.

venerdì 6 gennaio 2012

0 "GUIDA ACCOMPAGNATA" PER MINORI

In vigore dal 22 aprile 2012 le nuove modalità per la guida accompagnata per i diciassettenni
 
Il 22 aprile 2012 entrerà in vigore il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che descrive le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla "guida accompagnata" per i minori diciassettenni che hanno già la patente di guida per la moto. Il regolamento permette ai minori di esercitarsi alla guida di autoveicoli, per prepararsi a sostenere, compiuti i 18 anni, l'esame di pratica per la patente B.
Per fare ciò i minori devono seguire un corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, presso un’autoscuola, con una durata di almeno dieci ore effettive di guida. Al termine delle dieci ore l’allievo ha il diritto al rilascio dell’attestato di frequenza.
L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata deve essere presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante il minore, ed anche dallo stesso minore. A questa istanza devono essere allegati:
·      un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata);
·      un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001;
·      una certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici;
·      una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale, con relativa documento di identità del dichiarante.
 
I soggetti designati come accompagnatori autorizzati alla guida accompagnata devono avere:
·      un’età non superiore a sessanta anni;
·      essere in possesso, da almeno dieci anni, della patente categoria B o superiore rilasciata dallo Stato italiano o da un altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo da almeno cinque anni.
 
Nelle esercitazioni di guida accompagnata:
·   il minore  deve avere con sé l’autorizzazione e la patente di cui è titolare;
·   l’accompagnatore deve avere con sé la patente di guida prescritta;
·    gli autoveicoli devono essere muniti, nella parte anteriore e superiore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole “GA”, di colore nero su fondo giallo retroriflettente (di dimensioni 120 x 150 mm). Tale contrassegno deve essere applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall’accompagnatore.

giovedì 5 gennaio 2012

0 Dati di visualizzazione del BLOG AECI Verona

Lo staff di AECI Verona ritiene importante divulgare alcuni dati relativi al nostro BLOG.

Di seguito è possibile, infatti, comprendere come nei primi 60 giorni dalla sua creazione il BLOG venga monitorato quotidianamente da molte persone.
Questi dati e la loro lettura ci permette inoltre di meglio comprendere quali tematiche/problematiche siano di maggior interesse, e di conseguenza a quali attività dovremo dare la priorità. 



Rimaniamo sempre a Vostra disposizione al 347-3680236 o al 045-7636648 o mail: verona.euroconsumatori@gmail.com

mercoledì 4 gennaio 2012

0 Vademecum per i saldi

La stagione dei saldi invernali è cominciata, così come è iniziata la corsa all'acquisto scontato. Ma non facciamoci prendere dall'euforia: per evitare brutte sorprese è sufficiente seguire qualche semplice consiglio.











  • Confrontate il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato: se avete dubbi sulla percentuale di sconto o il prezzo non vi sembra corretto, chiedete chiarimenti al negoziante.
  • Controllate che i capi siano in buone condizioni. Se il difetto viene fuori dopo l'acquisto, potrete chiedere la risoluzione del contratto: il negoziante deve restituirvi l'importo pagato oppure ridurvi il prezzo. È importante conservare lo scontrino.
  • Nel caso in cui il negoziante lo consenta, provate sempre l'articolo scelto: se vi pentite dell'acquisto non potrete poi cambiarlo. Infatti il cambio è a discrezione del commerciante. Quindi chiedetegli sempre se vi consentirà di effettuare un cambio e quanti giorni avete per farlo.
  • Evitate di acquistare i capi d'abbigliamento che non abbiano le due etichette (quella di composizione e quella di manutenzione), per evitare di danneggiarli nella pulitura a secco o in quella ad acqua fatta a casa.
  • Fate attenzione che la merce in saldo sia quella stagionale. La legge prevede, infatti, che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e articoli cosiddetti di "moda", cioè quelli che hanno probabilità di deprezzarsi se non vengono venduti durante una certa stagione.
  • Ricordate che i prezzi esposti vincolano il venditore: se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, fatelo notare al negoziante e non esitate, in caso di problemi, a far intervenire la polizia municipale.
  • La garanzia vale per due anni dall'acquisto. Attenzione, dunque, agli scontrini di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese; fotocopiateli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia va fatta valere entro sessanta giorni dal momento in cui si scopre il difetto (D.lgs. 24/2002).
  • Un negoziante convenzionato con una carta di credito è tenuto ad accettarla sempre, anche in periodo di saldi, e a non aumentare i prezzi per pagamenti effettuati con la carta.
  • Attenzione ai pagamenti effettuati con la carta revolving, perché i tassi applicati possono superare il 20%. Questo strumento di pagamento può essere conveniente nel solo caso di rimborso del capitale in tempi brevissimi, vale a dire pochi mesi.
  • Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba: le dilazioni di pagamento possono indurre in tentazione, ma fate bene i conti per evitare di trovarvi nell'impossibilità di saldare le rate.
 

Associazione consumatori AECI di Verona 1 Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates