venerdì 18 novembre 2011

0 Conti dormienti, le istruzioni per l’eventuale recupero

Si precisa che i conti dormienti sono depositi, contratti finanziari, libretti postali su cui per anni nonni, genitori e zii hanno versato risparmi e che, per varie ragioni, sono stati dimenticati.
E' possibile recuperare parte di questi fondi se ci sono due requisiti fondamentali: i conti dormienti non devono essere stati movimentati per almeno 10 anni e devono avere un valore non inferiore a 100 euro. Il valore si calcola applicando alla cifra depositata in lire, maggiorata degli interessi legali di anno in anno maturati, il cambio attuale in euro.
Una volta appurato che il proprio conto può a tutti gli effetti dirsi "dormiente", la prima domanda da porsi riguarda il tipo di credito da far valere. Occorre stabilire, infatti, se il conto è intestato a sé o a qualche progenitore, magari defunto, oppure se fa riferimento a un soggetto indeterminato come un generico portatore (libretti al portatore).
Nel primo caso (conto intestato) bisogna vedere se l'intermediario ha effettuato, tramite raccomandata a/r la comunicazione dell'estinzione del conto 180 giorni prima di procedere. Se ciò non è avvenuto, l'avente diritto nel termine prescrizionale di 5 anni decorrenti dal 17 agosto 2007 (quindi entro luglio 2012) potrà richiedere l'importo del credito maggiorato degli interessi nel frattempo maturati e della rivalutazione monetaria. Se il titolare ha ricevuto la comunicazione dell'Istituto di credito per tempo, oppure se il credito spetta a un generico "portatore", non resta che rivolgere la domanda alla Consap s.p.a., società con sede a Roma sul cui sito http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti si trovano le istruzioni su come compilare la lettera e quali documenti devono essere allegati. 
I tempi, in tale ipotesi, saranno piuttosto lunghi e l'importo di cui ci si deve attendere il rimborso sarà costituito soltanto dalla somma investita con gli interessi maturati da ciascun versamento al saldo.
I cittadini interessati possono rivolgersi alle nostre sedi per l’assistenza del caso. 

giovedì 17 novembre 2011

0 Collabora con noi





collabora con noi 

La difesa del consumatore è la missione principale della nostra associazione. Le risorse limitate e la complessità della materia ci impegnano ogni giorno. Quotidianamente ci troviamo ad affrontare una moltitudine di problemi che riguardano consumatori e utenti.
Se hai passione civica, se credi che il nostro Paese possa essere cambiato da chi spera in un mercato più giusto e leale, unisciti a Noi. L’unione fa la forza!
Se hai competenze in materie giuridiche, economiche, alimentari, sociologiche, di comunicazione e rapporti internazionali e credi che si possa fare una sana attività di lobby in favore della parte debole del rapporto di consumo, unisciti a noi.


0 Banche: antitrust apre indagine su tassi ed aiuti di stato ad ING DIRECT

L’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato),in data 25 ottobre 2011,ha aperto il procedimento N.PS7749,sui tassi di interessi promessi da ING Direct,operante in Italia dal 2001, quale “banca diretta - attiva principalmente via internet e telefono – più grande del mondo, parte del gruppo ING […] al 1° posto tra le banche online e al 7° tra le banche tradizionali”. Dal 18 settembre 2011, ING ha cominciato a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet www.ingdirect.it, le nuove condizioni contrattuali che sta proponendo al mercato, prospettando tassi di interesse particolarmente vantaggiosi per i consumatori (‘Pratica Commerciale’) ,sul mercato dei depositi di risparmio, relativamente al Conto Arancio, ING sta pubblicizzando dal 18 settembre 2011 il riconoscimento alla nuova clientela di tassi di interesse lordi pari al 4,20% per le somme depositate per almeno 12 mesi .

Rispetto a tale pratica commerciale si deve segnalare che, facendo un raffronto tra i tassi di interesse proposti da ING e quelli proposti dagli altri competitors operanti sul mercato dei prestiti per mutui ipotecari e sul mercato dei depositi di risparmio, i tassi di interesse prospettati da ING pongono quest’ultima in posizione di price leader sia sul mercato dei depositi di risparmio, sia sul mercato dei prestiti per mutui ipotecari, per lo meno per alcune tipologie di questi, in evidente violazione degli impegni assunti da ING con la Commissione europea.
  Al riguardo, deve considerarsi che con la Decisione del 18 novembre 2009 “concernente l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING”, la Commissione europea ha ritenuto che gli aiuti di stato concessi dal governo olandese nel2008 in favore del gruppo ING – per un valore di circa 10 miliardi di Euro – siano compatibili con il mercato comune a condizione che siano rispettati taluni impegni. Tra gli impegni in questione, v’è quello che ING non può assumere la qualità di price-leader (dominanza di prezzi) in relazione ai propri prodotti standardnei mercati retail dei prestiti per mutui ipotecari e dei depositi di risparmio nell’ambito degli Stati membri dell’Unione europea (all. 3).  Sul mercato dei depositi di risparmio, in cui si inserisce il “Conto Arancio” di ING, la posizione di price leader si avrà nel momento in cui verrà offerto al pubblico il tasso di interesse più alto; mentre, sul mercato dei prestiti per mutui ipotecari, la price leadership si verificherà con l’offerta al pubblico dei tassi di interesse più bassi.
    ING sta proponendo ai consumatori tassi di interesse che non può applicare sul mercato dei depositi di risparmio, né sul mercato dei prestiti per mutui ipotecari in base agli impegni assunti con la Commissione europea. La pratica commerciale è ritenuta idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore allorchè si riveli idonea ad alterare sensibilmente la sua capacità di prendere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Ciò che conta ai fini della rilevabilità di una pratica commerciale scorretta è, infatti, la sua idoneità, anche solo potenziale, ad incidere negativamente sulla capacità del consumatore di assumere una decisione commerciale consapevole.
      Confidiamo che l’Antitrust possa rimuovere gli effetti illeciti di una pratica commerciale idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori.  Gli aiuti di Stato (Olanda) offerti ai banchieri,non devono surrogare i tassi di mutui e depositi di altri Paesi (Italia), realizzando in tal modo un mercato competitivo ed evitando che consumatori o risparmiatori,siano chiamati a pagare l’azzardo dei bankster e l’eccesso di leva finanziaria.

martedì 15 novembre 2011

0 Riconoscimento ad AECI Verona da parte del Difensore Civico

Con lettera del 10 novembre 2011 (prat. n°208.2011) lo sportello provinciale AECI - Associazione Europea Consumatori Indipendenti entra di fatto nella rose delle associazioni che prestano consulenza.


Il Difensore Civico garantisce l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa a tutela del cittadino.


Caratteristiche fondamentali del servizio sono la gratuità, l'imparzialità, l'indipendenza e l'autonomia di giudizio.

Può rivolgersi al difensore civico chiunque, residente a Verona e non, abbia valide ragioni di lamentarsi nei confronti dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende che da essa dipendono.

Non vi è dubbio che questo importante risultato sia sinonimo di QUALITA' da parte di AECI, nonché dimostrazione ampia di impegno.
I FATTI contraddistinguono il nostro operato al servizio del cittadino ed utente.

Cogliamo l'occasione per un sentito ringraziamento al Dirigente Dott.ssa Alessandra Bartolotta e l'impegno da parte del Difensore Civico del Comune di Verona Avv.to Stefano Andrade Fajardo.



0 Prodotto difettoso: ecco una piccola guida per i consumatori

Alcuni di questi prodotti inevitabilmente avrà riscontrato difetti di fabbrica e verosimilmente il consumatore si sarà trovato in un labirinto senza alcuna via d’uscita.
In questi giorni molti consumatori hanno ricevuto e/o comprato prodotti soprattutto tecnologici. Cellulari, computer, navigatori, palmari, consolle di giochi ma anche piccoli elettrodomestici.


associazione di consumatoriCon questo articolo chiariamo sia quale sono i diritti del consumatore sia le cose da fare per poter ottenere la sostituzione, la riparazione del prodotto o addirittura dei soldi. Tutto questo grazie alla Garanzia del prodotto. Partiamo dal concetto che il punto di riferimento del consumatore è e rimane il venditore.

La legge prevede infatti che il venditore debba sempre prestare la garanzia del buon funzionamento del prodotto, ovvero che lo stesso sia immune da vizi e presenti la qualità descritta.

L’ampiezza della garanzia offerta varia a seconda del bene acquistato (mobile o immobile), della natura dell’acquirente (consumatore o meno), della presenza o meno di una garanzia convenzionale.

Alla fine dell’articolo verranno pubblicate un piccolo vademecum sul come comportarsi e il modulo per denunciare il vizio e richiedere la sostituzione del prodotto.

Garanzia “generale”

La disciplina generale sulla garanzia dei prodotti è contenuta negli artt. 1490 e seguenti del codice civile. Essa prevede che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso per cui è stata acquistata o che ne diminuiscano il valore.

Nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi, il compratore può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto oppure la risoluzione del contratto, cioè rendere il prodotto al venditore ed ottenere da questi la restituzione del prezzo pagato; tale seconda ipotesi non è solitamente usufruibile quando i vizi del prodotto siano lievi.

Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il caso in cui il venditore ne abbia riconosciuto l’esistenza oppure abbia dolosamente occultato il vizio.

La garanzia legale disciplinata dagli articoli del codice civile in esame si prescrive dopo un anno dalla consegna del prodotto.

Il compratore non può pretendere il rimedio del vizio in garanzia se, al momento dell’acquisto del prodotto, egli lo conosceva o era facilmente riconoscibile, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Garanzia a favore del consumatore

A questa garanzia generale se ne affianca una particolare, applicabile al caso in cui il venditore sia un professionista ed il compratore sia un consumatore.

In tale ipotesi la legge fornisce una tutela maggiore al consumatore, ritenuto la parte più debole del contratto, contenuta nel Decreto Legislativo del 06-09-2005, n. 206 agli artt. 130 e seguenti.



Ed infatti ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. n. 206/05 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto, il consumatore ha diritto, a sua scelta (con i limiti indicati dall’articolo medesimo) alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Effettuata la denuncia del difetto al venditore, questi può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio: il consumatore non è tenuto ad accettarlo, potendo sempre pretendere che venga disposto uno dei rimedi specificamente indicati dalla legge.

Unico limite all’esperibilità dei rimedi sopra descritti è il caso in cui il prodotto acquistato presenti un difetto di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione; tale ipotesi non dà diritto alla risoluzione del contratto, ma solo alla diminuzione del prezzo di acquisto.

Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta: la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

Una norma particolarmente importante perchè offre una tutela ancora maggiore al consumatore, è quella che prevede la presunzione che il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene esistesse già a tale data, esonerando il consumatore dal provare che il vizio o difetto non sia stato da lui stesso causato.

La garanzia offerta al consumatore per tutti i prodotti in circolazione nell’Unione Europea è di due anni dalla data dell’acquisto. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Garanzia convenzionale

Oltre a quanto previsto dalla normativa di legge, molti prodotti sono dotati di una garanzia propria, c.d. garanzia convenzionale.

Ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. 206/2005 la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Tale garanzia non potrà limitare le norme a tutela del consumatore, che resteranno impregiudicate, e dovrà indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.



COSA FARE IN CASO DI PRODOTTO DIFETTOSO?


E’ importante denunciare il vizio quanto prima in forma scritta. Per poter effettuare si può utilizzare il modulo scaricabile al linkhttp://www.euroconsumatori.eu/admin/moduli/1262694363_garanzia.pdf



Indirizzare il modulo alla sede del negozio dove è stato effettuato l’acquisto, alla sede centrale (se si tratta di una catena commerciale) e al produttore dell’apparecchio difettoso.

0 Garanzia dei prodotti difettosi non applicata:i casi di LG, FIAT E SAMSUNG

GARANZIA ALL’ITALIANA: STORIE DI CONSUMATORI E GARANZIA SU PRODOTTI DIFETTOSI FIAT, LG, SAMSUNG, ALCUNI DEI MARCHI CHE POCO FANNO PER SEMPLIFICARE UNA SITUAZIONE DI DISAGIO.


associazione di consumatoriE’ bello e rassicurante acquistare un prodotto visto in TV. Siamo felici e certi che quel prodotto è per noi indispensabile, necessario, utilissimo, insostituibile e, soprattutto, il migliore rispetto ad altri prodotti simili di altri marchi. Ottime ragioni, insomma.
Quando si compra un frigorifero, un computer, un ferro da stiro, un’autovettura, ecc., quasi nessuno pensa che si possa rompere. E, invece, in Italia chiedersi al momento dell’acquisto come funziona la garanzia del prodotto e il post-vendita di un determinato marchio è importante. Perché può fare la differenza tra sonni tranquilli e ore spese a discutere con call centre e punti vendita.
Molti consumatori si sono rivolti ad A.E.C.I. dopo aver cercato invano di risolvere da soli il proprio problema di fronte a mura invalicabili, centralini gestiti da sintetizzatori insensibili e, soprattutto, punti vendita che ignorano le regole base dei contratti di compra-vendita.
Numerose le segnalazioni alla nostra Associazione di pratica non corretta seguita dai punti vendita: dallo scaricamento della responsabilità al centro assistenza o al produttore, alla richiesta di denaro per riparazioni in garanzia, a tempi di riparazione troppo lunghi, a negazione che ci si trovi di fronte ad un prodotto difettoso. Qualche mese fa A.E.C.I. aveva segnalatoSAMSUNG che rifiutava di sostituire un televisore che per ben 7 volte era stato portato in assistenza.
FRIGORIFERO LG: INTERVENIRE 8 VOLTE NON SIGNIFICA CHE IL PRODOTTO SIA DIFETTOSOÈ il caso di una signora che decide di acquistare un frigorifero del valore di quasi 2.000 euro. Di certo non un prodotto di basso profilo, ma quello che si chiama un TOP DI GAMMA. Da un frigorifero del genere tutto ci si aspetta tranne che si possa rompere. E invece proprio quello succede.
Inizia il calvario della signora che si rivolge innanzitutto (giustamente) al centro commerciale dove ha acquistato il prodotto (ELDO ITALIA SPA); il punto vendita, secondo una prassi divenuta ormai consueta, non si cura minimamente del problema e invita/costringe la signora a rivolgersi direttamente al produttore LG ELETRONICS ITALIA SPA. Da LG nei confronti di una cliente che ha speso quasi 2.000,00 euro per un proprio prodotto ci si aspetterebbe un trattamento con i guanti. Nemmeno per sogno.
La signora contatta l’assistenza che interviene per ben 8 volte sullo stesso prodotto. Otto interventi dovrebbero far pensare al produttore (LG ELETRONICS ITALIA SPA) che ci si trova davanti ad un prodotto non conforme e che si debba intervenire sostituendo il prodotto difettoso con uno di pari o superiore livello commerciale. E invece LG ELETRONICS ITALIA SPA ha, sinora, negato l’assistenza.
Ai consumatori l’ardua sentenza. Valutare, cioè, se rivolgersi a venditori come ELDO e acquistare prodotti della LG ELETRONICS ITALIA SPA.
FIAT PANDA E GLI STANDARD DI “QUALITA’” FIATSi può acquistare un’automobile FIAT PANDA nel 2010 e percorrere in un anno poco più di 2000 chilometri?? Certamente sì, se l’automobile in questione è ferma nel centro assistenza FIAT dopo l’ennesimo intervento sulla stessa tipologia di difetto.
Questo è quello che è accaduto ad una signora di Roma che ha deciso di acquistare una Panda per sostituire la sua vecchia vettura. L’acquisto viene fatto nel mese di novembre 2010 (un anno fa) e sin da subito l’auto ha manifestato importanti difetti di stabilità, pericolosi anche per la sicurezza e incolumità dei passeggeri.
La concessionaria FIAT ha naturalmente messo a disposizione la vettura di cortesia, ma la signora in questione ha riportato al punto vendita per ben 3 volte la vettura per lo stesso difetto. E in tutti i casi al ritiro era stata rassicurata del fatto che il problema era stato risolto.
5.000 euro: a tanto ammonta il valore delle riparazioni effettuate. È legittimo affermare che ci si trovi di fronte ad un prodotto difettoso? È legittimo chiedere la sostituzione con una vettura nuova e perfettamente funzionante?
Ci lascia perplessi la risposta di FIAT. Dopo 8 mesi in assistenza senza riuscire ad eliminare un difetto di stabilità della vettura che ha 11 mesi di vita (difetto che pone a rischio la sicurezza dei passeggeri), FIAT risponde al reclamo in questa maniera:
“… la Fiat Panda targata xxxxxx è stata oggetto della nostra migliore attenzione. Dopo aver eseguito le verifiche tramite il nostro ente tecnico è emerso che la sua vettura sia stata ricondotta negli standard di prodotto”.
Dalla risposta FIAT saremmo indotti a pensare che lo stesso difetto della vettura faccia parte degli standard di qualità. Standard Fiat, evidentemente.
Lasciamo perdere la risposta della Concessionaria FIAT, che invece rifiuta la sostituzione della vettura perché su di essa è stato fatto “un banale intervento in garanzia” e concede l’utilizzo della vettura di cortesia finché il problema non verrà risolto. Tenere una vettura per 8 mesi in assistenza è, secondo FIAT, un banale intervento in garanzia.
Ai consumatori l’ardua sentenza. Conviene acquistare una vettura FIAT?
INFINE, è utile riepilogare i diritti del consumatore, come previsto dall’art. 130 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005):
- deve accettare la riparazione se il difetto è lieve, se è poco costosa e se rende il prodotto completamente “conforme” a quello che aveva inizialmente acquistato;
- deve accettare la sostituzione se la riparazione è impossibile o troppo costosa, oppure se non è fatta entro un congruo termine, oppure, infine, se arreca notevoli inconvenienti;
- può chiedere il rimborso del prezzo solo quando i precedenti rimedi non sono possibili o non vanno a buon fine. È possibile chiedere anche, a propria scelta, un parziale rimborso del prezzo, tenendo conto dell’uso per il quale il bene è stato acquistato.
Ricordiamo che per lo stesso Decreto Legislativo il venditore è e rimane il punto di riferimento per il consumatore.
La nostra Associazione di Consumatori ha già segnalato ELDO, LG ELETRONICS ITALIA SPA e FIAT all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che vigila sulle pratiche non corrette e, comunque, valuterà per questi ed altri consumatori non citati nel comunicato stampa eventuali percorsi meno conciliativi.
Ricordiamo che approfondimenti si trovano nel sito www.euroconsumatori.eu dove è inoltre possibile scaricare una piccola guida di approfondimento alla paginahttp://www.euroconsumatori.eu/leggi_articolo.php?id=48.
Invitiamo tutti i consumatori a rivolgersi ad A.E.C.I. per far rispettare i propri diritti e farsi sostituire il prodotto difettoso con uno di pari o superiore livello commerciale. Contatta la sede A.E.C.I. a te più vicina.

lunedì 7 novembre 2011

0 Le 19 maserati acquistate dal ministro La Russa per il suo dicastero


       A.E.C.I. Verona 


Le 19 Maserati acquistate dal ministro La Russa per il suo dicastero

Aggiungi didascalia
Di fronte alla durissima crisi economica che subiscono sulla loro pelle milioni di italiani, di fronte agli oltre 2,5 miliardi di euro di tagli subiti in tre anni dal comparto Difesa, di fronte alle accorate proteste che a questo riguardo proprio nelle ultime ore il Cocer dell’Esercito ha rivolto al governo, esistono ragioni comprensibili e spiegabili per le quali il ministero della Difesa ha sentito il bisogno di arricchire il proprio parco auto con 19 Maserati blindate?

Ecco la temeraria risposta del ministro La Russa:
"Chi si lamenta ora avrebbe dovuto farlo prima quando c'erano le Audi. Le Maserati acquistate costano meno e sono italiane. Trovo quindi pretestuoso e indecente lamentarsi quando che c'è una macchina italiana che ha vinto peraltro una regolare gara ed è risultata la più conveniente". 


Qualcuno spiega al ministro che l'indignazione per le autoblu non cambia molto se l'auto è italiana o straniera?  

giovedì 3 novembre 2011

0 SPORTELLO TELECOMUNICAZIONI. HA UN PROBLEMA CON TELECOM, FASTWEB, INFOSTRADA, TELE2, VODAFONE, BT ITALIA, TRE, TISCALI ??? CI PENSA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Lo Sportello Telecomunicazioni di A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI, ha sinora prodotto ottimi risultati. Storni macroscopici di fatture errate ma, anche e sopratutto risarcimenti di danni ottenuti in poco tempo e con spese irrisorie.

Lo Sportello, grazie all'Istituto di Conciliazione ed a rapporti diretti con gli operatori telefonici è riuscito ad ottenere splendidi risultati per i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione di Consumatori.

Invitiamo i consumatori a contattare la sede territoriale più vicina, a scrivere a verona1@euroconsumatori.eu o in alternativa a chiamare al nostro SPORTELLO allo 045.7636648 o inviare un SMS al 347.3680236.

0 Bollette e ricevute varie Tempi di conservazione

EMISSORI BOLLETTE O RICEVUTE E CAMBIALILE BOLLETE PAGATE VANNO CONSERVATE, POSSONO ESSERE RICHIESTE ENTRO IL TEMPO CONSENTITO DALLA LEGGE
TEMPI DI CONSERVAZIONEDESCRIZIONE E CONSIGLI
RICEVUTE ARTIGIANI N.3 ANNITempo di conservazione consigliati per le fatture pagate dalla data di effettuazione della prestazione.
AFFITTO N.5 ANNI
Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per cinque anni
ALBERGHI N.6 MESISe non è previsto alcun termine nel contratto, le quietanze si conservano per un anno. Se sono usate anche ai fini fiscali si conservano per 5 anmi, fino a quando cade in prescrizione il periodo d'imposta in cui sono state sostenute
 ASSICURAZIONI N.1-5 ANNI Se non è previsto alcun termine nel contratto, le quietanze si conservano per un anno. Se sono usate anche ai fini fiscali si conservano per 5 armi, fino a quando cade in prescrizione il periodo d'imposta in cui sono state sostenute
 BANCHE N.10 ANNI Gli estratti conto si conservano per un decennio visto , questo tempo sono impugnabili per errori e omissioni
 BOLLO AUTO N. 5 ANNIIl bollo dell'automobile per legge va conservato tre anni dalla sua data di scadenza, anche se la macchina è stata nel frattempo venduta, ma una sentenza della Corte dì Cassazione ha prorogato il termine di altri quattro mesi: per questo conviene tenere il documento non meno di quattro anni o, meglio, per un quinquennio.
 CAMBIALI N. 3 ANNIII termine dei tre anni vale dalla scadenza.
 CONDOMINIO N. 5 ANNI  Le ricevute per le spese non si distruggono almeno finché non sono passati cinque anni.
 CONTRAVVENZIONI N. 5 ANNI Si devono conservare le ricevute delle multe pagate.
 LE DICHIARAZIONI DEI   REDDITI N. 5 ANNI Le ricevute dei pagamenti delle tasse e dell 'Iva si conservano fino a 5 anni a partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione, fatti salvi i differimenti previsti in caso di condoni o sanatorie fiscali.
 I.C.I. N.5 ANNI II bollettino dell'Ici si conserva per cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di pagamento.
 MUTUI N.5-10 ANNI Ai fini fiscali le quietanze delle singole rate si conservano fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale sono stati detratti gli interessi passivi pagati. Per i rapporti con la banca, però, è consigliabile conservare le quietanze fino a 10 anni dalla scadenza in quanto questi debiti non sono soggetti alla prescrizione di cinque anni ma a quella decennale. 
 NETTEZZA URBANA N. 10 ANILa ricevuta di pagamento della tassa va conservata fino al decimo anno successivo al pagamento
 PROFESSIONISTI N. 3 ANNITermine consigliato per la conservazione delle parcelle dalla fine del rapporto.
 RADIO TV. N.10 ANNILa richiesta del canone, come di quasi tutti i tributi, sì prescrive decorsi 10 anni (tra la fine di gennaio dell'anno in cui si versa il canone e la notificazione della cartella, salvo atti d'interruzione). Le ricevute si conservano quindi per10 anni
 LO  SCONTRINO N. 2 O PIU'Vale come garanzia e quindi si conserva per tutta la durata della garanzia. Quella legale è attualmente di due anni
 SCUOLE N.1 ANNO II termine dei dodici mesi vale per le ricevute di iscrizione a scuole o palestre private.
 SPEDIZIONI 12-18 MESI Le ricevute di spedizionieri e trasportatori si conservano per un anno o 18 mesi a seconda che il trasporto sia effettuato in Europa o fuori Europa.
 TELEFONO FISSO N.5 ANNILa prescrizione per la bolletta telefonica di apparecchi fissi è di cinque anni.
 TELEFONO MOBILE N.10 ANNILa prescrizione per la bolletta telefonica per 1 cellulari è di dieci anni dopo il termine ultimo del pagamento.
 UTENZE DOMESTICHE N.5 ANNI  Le ricevute delle bollette dell'acqua, della luce e del gas vanno conservate per cinque anni dalla data dì scadenza .

0 Quanto costerebbe la benzina senza le tasse?

                           

         


   A.E.C.I. Verona 




E' di questi giorni l'annuncio di un ulteriore aumento delle "accise" sui carburanti deciso dall'Agenzia delle Dogane per far fronte alle recenti inondazioni che hanno colpito Liguria e Toscana e che hanno portato il Governo a dichiarare lo "stato di emergenza".
La tassa, che resterà in vigore fino al 31 dicembre prossimo, prevede un aumento di 8,9 Euro ogni mille litri di benzina e gasolio acquistati e, nella pratica, si traduce con un aumento alla pompa di 1 - 1,1 centesimi al litro. Ma come funziona la tassazione italiana sui carburanti? Oltre all'IVA del 21% sono infatti comprese non poche tasse "extra" che nel corso dei decenni si sono sommate per coprire i costi di svariate "emergenze": guerre, inondazioni, terremoti e crisi varie.
La storia inizia nel lontanissimo 1935, quando il Regime Fascista decise di scatenare la guerra per la conquista dell'Etiopia. Per far fronte alle sanzioni comminate per questo atto dalla Società delle Nazioni, il Governo decise di introdurre una tassa di 1,9 lire per ogni litro di carburante acquistato.
Nel corso degli anni si è ricorso molte altre volte a tale strumento, con questa cronologia degli eventi più importanti:
  • 0,007 Euro per la crisi di Suez del 1956
  • 0,005 Euro per il disastro del Vajont del 1963
  • 0,005 Euro per l'alluvione di Firenze del 1966
  • 0,005 Euro per il terremoto del Belice del 1968
  • 0,051 Euro per il terremoto del Friuli del 1976
  • 0,039 Euro per il terremoto dell'Irpinia del 1980
  • 0,106 Euro per la guerra del Libano del 1983
  • 0,011 Euro per il finanziamento della missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina del 1996
  • 0,020 Euro per il rinnovo del contratto degli "autoferrotranvieri" del 2004
  • 0,005 Euro per l'acquisto di autobus ecologici nel 2005
  • 0,007 Euro per il finanziamento alla cultura nel 2011
  • 0.040 Euro per far fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011
E ad emergenza rientrata? Ovvio: non si tocca nulla, gli aumenti restano e gli automobilisti di oggi continuano a pagare le "crisi" di oltre 50 anni di Storia. Alla fine la somma di tutte le accise ci costa 0,6221 Euro in più per ogni litro di benzina e 0,4811 Euro per ogni litro di gasolio. Considerando un prezzo alla pompa di circa 1,64 Euro/litro e togliendo l'IVA del 21%, si scopre che un litro di "verde" costerebbe, senza l'intervento dello Stato, soli 0,733 Euro/litro.
 

Associazione consumatori AECI di Verona 1 Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates