martedì 15 novembre 2011

0 Prodotto difettoso: ecco una piccola guida per i consumatori

Alcuni di questi prodotti inevitabilmente avrà riscontrato difetti di fabbrica e verosimilmente il consumatore si sarà trovato in un labirinto senza alcuna via d’uscita.
In questi giorni molti consumatori hanno ricevuto e/o comprato prodotti soprattutto tecnologici. Cellulari, computer, navigatori, palmari, consolle di giochi ma anche piccoli elettrodomestici.


associazione di consumatoriCon questo articolo chiariamo sia quale sono i diritti del consumatore sia le cose da fare per poter ottenere la sostituzione, la riparazione del prodotto o addirittura dei soldi. Tutto questo grazie alla Garanzia del prodotto. Partiamo dal concetto che il punto di riferimento del consumatore è e rimane il venditore.

La legge prevede infatti che il venditore debba sempre prestare la garanzia del buon funzionamento del prodotto, ovvero che lo stesso sia immune da vizi e presenti la qualità descritta.

L’ampiezza della garanzia offerta varia a seconda del bene acquistato (mobile o immobile), della natura dell’acquirente (consumatore o meno), della presenza o meno di una garanzia convenzionale.

Alla fine dell’articolo verranno pubblicate un piccolo vademecum sul come comportarsi e il modulo per denunciare il vizio e richiedere la sostituzione del prodotto.

Garanzia “generale”

La disciplina generale sulla garanzia dei prodotti è contenuta negli artt. 1490 e seguenti del codice civile. Essa prevede che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso per cui è stata acquistata o che ne diminuiscano il valore.

Nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi, il compratore può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto oppure la risoluzione del contratto, cioè rendere il prodotto al venditore ed ottenere da questi la restituzione del prezzo pagato; tale seconda ipotesi non è solitamente usufruibile quando i vizi del prodotto siano lievi.

Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il caso in cui il venditore ne abbia riconosciuto l’esistenza oppure abbia dolosamente occultato il vizio.

La garanzia legale disciplinata dagli articoli del codice civile in esame si prescrive dopo un anno dalla consegna del prodotto.

Il compratore non può pretendere il rimedio del vizio in garanzia se, al momento dell’acquisto del prodotto, egli lo conosceva o era facilmente riconoscibile, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Garanzia a favore del consumatore

A questa garanzia generale se ne affianca una particolare, applicabile al caso in cui il venditore sia un professionista ed il compratore sia un consumatore.

In tale ipotesi la legge fornisce una tutela maggiore al consumatore, ritenuto la parte più debole del contratto, contenuta nel Decreto Legislativo del 06-09-2005, n. 206 agli artt. 130 e seguenti.



Ed infatti ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. n. 206/05 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto, il consumatore ha diritto, a sua scelta (con i limiti indicati dall’articolo medesimo) alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Effettuata la denuncia del difetto al venditore, questi può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio: il consumatore non è tenuto ad accettarlo, potendo sempre pretendere che venga disposto uno dei rimedi specificamente indicati dalla legge.

Unico limite all’esperibilità dei rimedi sopra descritti è il caso in cui il prodotto acquistato presenti un difetto di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione; tale ipotesi non dà diritto alla risoluzione del contratto, ma solo alla diminuzione del prezzo di acquisto.

Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta: la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

Una norma particolarmente importante perchè offre una tutela ancora maggiore al consumatore, è quella che prevede la presunzione che il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene esistesse già a tale data, esonerando il consumatore dal provare che il vizio o difetto non sia stato da lui stesso causato.

La garanzia offerta al consumatore per tutti i prodotti in circolazione nell’Unione Europea è di due anni dalla data dell’acquisto. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Garanzia convenzionale

Oltre a quanto previsto dalla normativa di legge, molti prodotti sono dotati di una garanzia propria, c.d. garanzia convenzionale.

Ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. 206/2005 la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Tale garanzia non potrà limitare le norme a tutela del consumatore, che resteranno impregiudicate, e dovrà indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.



COSA FARE IN CASO DI PRODOTTO DIFETTOSO?


E’ importante denunciare il vizio quanto prima in forma scritta. Per poter effettuare si può utilizzare il modulo scaricabile al linkhttp://www.euroconsumatori.eu/admin/moduli/1262694363_garanzia.pdf



Indirizzare il modulo alla sede del negozio dove è stato effettuato l’acquisto, alla sede centrale (se si tratta di una catena commerciale) e al produttore dell’apparecchio difettoso.

0 Garanzia dei prodotti difettosi non applicata:i casi di LG, FIAT E SAMSUNG

GARANZIA ALL’ITALIANA: STORIE DI CONSUMATORI E GARANZIA SU PRODOTTI DIFETTOSI FIAT, LG, SAMSUNG, ALCUNI DEI MARCHI CHE POCO FANNO PER SEMPLIFICARE UNA SITUAZIONE DI DISAGIO.


associazione di consumatoriE’ bello e rassicurante acquistare un prodotto visto in TV. Siamo felici e certi che quel prodotto è per noi indispensabile, necessario, utilissimo, insostituibile e, soprattutto, il migliore rispetto ad altri prodotti simili di altri marchi. Ottime ragioni, insomma.
Quando si compra un frigorifero, un computer, un ferro da stiro, un’autovettura, ecc., quasi nessuno pensa che si possa rompere. E, invece, in Italia chiedersi al momento dell’acquisto come funziona la garanzia del prodotto e il post-vendita di un determinato marchio è importante. Perché può fare la differenza tra sonni tranquilli e ore spese a discutere con call centre e punti vendita.
Molti consumatori si sono rivolti ad A.E.C.I. dopo aver cercato invano di risolvere da soli il proprio problema di fronte a mura invalicabili, centralini gestiti da sintetizzatori insensibili e, soprattutto, punti vendita che ignorano le regole base dei contratti di compra-vendita.
Numerose le segnalazioni alla nostra Associazione di pratica non corretta seguita dai punti vendita: dallo scaricamento della responsabilità al centro assistenza o al produttore, alla richiesta di denaro per riparazioni in garanzia, a tempi di riparazione troppo lunghi, a negazione che ci si trovi di fronte ad un prodotto difettoso. Qualche mese fa A.E.C.I. aveva segnalatoSAMSUNG che rifiutava di sostituire un televisore che per ben 7 volte era stato portato in assistenza.
FRIGORIFERO LG: INTERVENIRE 8 VOLTE NON SIGNIFICA CHE IL PRODOTTO SIA DIFETTOSOÈ il caso di una signora che decide di acquistare un frigorifero del valore di quasi 2.000 euro. Di certo non un prodotto di basso profilo, ma quello che si chiama un TOP DI GAMMA. Da un frigorifero del genere tutto ci si aspetta tranne che si possa rompere. E invece proprio quello succede.
Inizia il calvario della signora che si rivolge innanzitutto (giustamente) al centro commerciale dove ha acquistato il prodotto (ELDO ITALIA SPA); il punto vendita, secondo una prassi divenuta ormai consueta, non si cura minimamente del problema e invita/costringe la signora a rivolgersi direttamente al produttore LG ELETRONICS ITALIA SPA. Da LG nei confronti di una cliente che ha speso quasi 2.000,00 euro per un proprio prodotto ci si aspetterebbe un trattamento con i guanti. Nemmeno per sogno.
La signora contatta l’assistenza che interviene per ben 8 volte sullo stesso prodotto. Otto interventi dovrebbero far pensare al produttore (LG ELETRONICS ITALIA SPA) che ci si trova davanti ad un prodotto non conforme e che si debba intervenire sostituendo il prodotto difettoso con uno di pari o superiore livello commerciale. E invece LG ELETRONICS ITALIA SPA ha, sinora, negato l’assistenza.
Ai consumatori l’ardua sentenza. Valutare, cioè, se rivolgersi a venditori come ELDO e acquistare prodotti della LG ELETRONICS ITALIA SPA.
FIAT PANDA E GLI STANDARD DI “QUALITA’” FIATSi può acquistare un’automobile FIAT PANDA nel 2010 e percorrere in un anno poco più di 2000 chilometri?? Certamente sì, se l’automobile in questione è ferma nel centro assistenza FIAT dopo l’ennesimo intervento sulla stessa tipologia di difetto.
Questo è quello che è accaduto ad una signora di Roma che ha deciso di acquistare una Panda per sostituire la sua vecchia vettura. L’acquisto viene fatto nel mese di novembre 2010 (un anno fa) e sin da subito l’auto ha manifestato importanti difetti di stabilità, pericolosi anche per la sicurezza e incolumità dei passeggeri.
La concessionaria FIAT ha naturalmente messo a disposizione la vettura di cortesia, ma la signora in questione ha riportato al punto vendita per ben 3 volte la vettura per lo stesso difetto. E in tutti i casi al ritiro era stata rassicurata del fatto che il problema era stato risolto.
5.000 euro: a tanto ammonta il valore delle riparazioni effettuate. È legittimo affermare che ci si trovi di fronte ad un prodotto difettoso? È legittimo chiedere la sostituzione con una vettura nuova e perfettamente funzionante?
Ci lascia perplessi la risposta di FIAT. Dopo 8 mesi in assistenza senza riuscire ad eliminare un difetto di stabilità della vettura che ha 11 mesi di vita (difetto che pone a rischio la sicurezza dei passeggeri), FIAT risponde al reclamo in questa maniera:
“… la Fiat Panda targata xxxxxx è stata oggetto della nostra migliore attenzione. Dopo aver eseguito le verifiche tramite il nostro ente tecnico è emerso che la sua vettura sia stata ricondotta negli standard di prodotto”.
Dalla risposta FIAT saremmo indotti a pensare che lo stesso difetto della vettura faccia parte degli standard di qualità. Standard Fiat, evidentemente.
Lasciamo perdere la risposta della Concessionaria FIAT, che invece rifiuta la sostituzione della vettura perché su di essa è stato fatto “un banale intervento in garanzia” e concede l’utilizzo della vettura di cortesia finché il problema non verrà risolto. Tenere una vettura per 8 mesi in assistenza è, secondo FIAT, un banale intervento in garanzia.
Ai consumatori l’ardua sentenza. Conviene acquistare una vettura FIAT?
INFINE, è utile riepilogare i diritti del consumatore, come previsto dall’art. 130 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005):
- deve accettare la riparazione se il difetto è lieve, se è poco costosa e se rende il prodotto completamente “conforme” a quello che aveva inizialmente acquistato;
- deve accettare la sostituzione se la riparazione è impossibile o troppo costosa, oppure se non è fatta entro un congruo termine, oppure, infine, se arreca notevoli inconvenienti;
- può chiedere il rimborso del prezzo solo quando i precedenti rimedi non sono possibili o non vanno a buon fine. È possibile chiedere anche, a propria scelta, un parziale rimborso del prezzo, tenendo conto dell’uso per il quale il bene è stato acquistato.
Ricordiamo che per lo stesso Decreto Legislativo il venditore è e rimane il punto di riferimento per il consumatore.
La nostra Associazione di Consumatori ha già segnalato ELDO, LG ELETRONICS ITALIA SPA e FIAT all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che vigila sulle pratiche non corrette e, comunque, valuterà per questi ed altri consumatori non citati nel comunicato stampa eventuali percorsi meno conciliativi.
Ricordiamo che approfondimenti si trovano nel sito www.euroconsumatori.eu dove è inoltre possibile scaricare una piccola guida di approfondimento alla paginahttp://www.euroconsumatori.eu/leggi_articolo.php?id=48.
Invitiamo tutti i consumatori a rivolgersi ad A.E.C.I. per far rispettare i propri diritti e farsi sostituire il prodotto difettoso con uno di pari o superiore livello commerciale. Contatta la sede A.E.C.I. a te più vicina.

lunedì 7 novembre 2011

0 Le 19 maserati acquistate dal ministro La Russa per il suo dicastero


       A.E.C.I. Verona 


Le 19 Maserati acquistate dal ministro La Russa per il suo dicastero

Aggiungi didascalia
Di fronte alla durissima crisi economica che subiscono sulla loro pelle milioni di italiani, di fronte agli oltre 2,5 miliardi di euro di tagli subiti in tre anni dal comparto Difesa, di fronte alle accorate proteste che a questo riguardo proprio nelle ultime ore il Cocer dell’Esercito ha rivolto al governo, esistono ragioni comprensibili e spiegabili per le quali il ministero della Difesa ha sentito il bisogno di arricchire il proprio parco auto con 19 Maserati blindate?

Ecco la temeraria risposta del ministro La Russa:
"Chi si lamenta ora avrebbe dovuto farlo prima quando c'erano le Audi. Le Maserati acquistate costano meno e sono italiane. Trovo quindi pretestuoso e indecente lamentarsi quando che c'è una macchina italiana che ha vinto peraltro una regolare gara ed è risultata la più conveniente". 


Qualcuno spiega al ministro che l'indignazione per le autoblu non cambia molto se l'auto è italiana o straniera?  

giovedì 3 novembre 2011

0 SPORTELLO TELECOMUNICAZIONI. HA UN PROBLEMA CON TELECOM, FASTWEB, INFOSTRADA, TELE2, VODAFONE, BT ITALIA, TRE, TISCALI ??? CI PENSA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

Lo Sportello Telecomunicazioni di A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI, ha sinora prodotto ottimi risultati. Storni macroscopici di fatture errate ma, anche e sopratutto risarcimenti di danni ottenuti in poco tempo e con spese irrisorie.

Lo Sportello, grazie all'Istituto di Conciliazione ed a rapporti diretti con gli operatori telefonici è riuscito ad ottenere splendidi risultati per i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione di Consumatori.

Invitiamo i consumatori a contattare la sede territoriale più vicina, a scrivere a verona1@euroconsumatori.eu o in alternativa a chiamare al nostro SPORTELLO allo 045.7636648 o inviare un SMS al 347.3680236.

0 Bollette e ricevute varie Tempi di conservazione

EMISSORI BOLLETTE O RICEVUTE E CAMBIALILE BOLLETE PAGATE VANNO CONSERVATE, POSSONO ESSERE RICHIESTE ENTRO IL TEMPO CONSENTITO DALLA LEGGE
TEMPI DI CONSERVAZIONEDESCRIZIONE E CONSIGLI
RICEVUTE ARTIGIANI N.3 ANNITempo di conservazione consigliati per le fatture pagate dalla data di effettuazione della prestazione.
AFFITTO N.5 ANNI
Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per cinque anni
ALBERGHI N.6 MESISe non è previsto alcun termine nel contratto, le quietanze si conservano per un anno. Se sono usate anche ai fini fiscali si conservano per 5 anmi, fino a quando cade in prescrizione il periodo d'imposta in cui sono state sostenute
 ASSICURAZIONI N.1-5 ANNI Se non è previsto alcun termine nel contratto, le quietanze si conservano per un anno. Se sono usate anche ai fini fiscali si conservano per 5 armi, fino a quando cade in prescrizione il periodo d'imposta in cui sono state sostenute
 BANCHE N.10 ANNI Gli estratti conto si conservano per un decennio visto , questo tempo sono impugnabili per errori e omissioni
 BOLLO AUTO N. 5 ANNIIl bollo dell'automobile per legge va conservato tre anni dalla sua data di scadenza, anche se la macchina è stata nel frattempo venduta, ma una sentenza della Corte dì Cassazione ha prorogato il termine di altri quattro mesi: per questo conviene tenere il documento non meno di quattro anni o, meglio, per un quinquennio.
 CAMBIALI N. 3 ANNIII termine dei tre anni vale dalla scadenza.
 CONDOMINIO N. 5 ANNI  Le ricevute per le spese non si distruggono almeno finché non sono passati cinque anni.
 CONTRAVVENZIONI N. 5 ANNI Si devono conservare le ricevute delle multe pagate.
 LE DICHIARAZIONI DEI   REDDITI N. 5 ANNI Le ricevute dei pagamenti delle tasse e dell 'Iva si conservano fino a 5 anni a partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione, fatti salvi i differimenti previsti in caso di condoni o sanatorie fiscali.
 I.C.I. N.5 ANNI II bollettino dell'Ici si conserva per cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di pagamento.
 MUTUI N.5-10 ANNI Ai fini fiscali le quietanze delle singole rate si conservano fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale sono stati detratti gli interessi passivi pagati. Per i rapporti con la banca, però, è consigliabile conservare le quietanze fino a 10 anni dalla scadenza in quanto questi debiti non sono soggetti alla prescrizione di cinque anni ma a quella decennale. 
 NETTEZZA URBANA N. 10 ANILa ricevuta di pagamento della tassa va conservata fino al decimo anno successivo al pagamento
 PROFESSIONISTI N. 3 ANNITermine consigliato per la conservazione delle parcelle dalla fine del rapporto.
 RADIO TV. N.10 ANNILa richiesta del canone, come di quasi tutti i tributi, sì prescrive decorsi 10 anni (tra la fine di gennaio dell'anno in cui si versa il canone e la notificazione della cartella, salvo atti d'interruzione). Le ricevute si conservano quindi per10 anni
 LO  SCONTRINO N. 2 O PIU'Vale come garanzia e quindi si conserva per tutta la durata della garanzia. Quella legale è attualmente di due anni
 SCUOLE N.1 ANNO II termine dei dodici mesi vale per le ricevute di iscrizione a scuole o palestre private.
 SPEDIZIONI 12-18 MESI Le ricevute di spedizionieri e trasportatori si conservano per un anno o 18 mesi a seconda che il trasporto sia effettuato in Europa o fuori Europa.
 TELEFONO FISSO N.5 ANNILa prescrizione per la bolletta telefonica di apparecchi fissi è di cinque anni.
 TELEFONO MOBILE N.10 ANNILa prescrizione per la bolletta telefonica per 1 cellulari è di dieci anni dopo il termine ultimo del pagamento.
 UTENZE DOMESTICHE N.5 ANNI  Le ricevute delle bollette dell'acqua, della luce e del gas vanno conservate per cinque anni dalla data dì scadenza .

0 Quanto costerebbe la benzina senza le tasse?

                           

         


   A.E.C.I. Verona 




E' di questi giorni l'annuncio di un ulteriore aumento delle "accise" sui carburanti deciso dall'Agenzia delle Dogane per far fronte alle recenti inondazioni che hanno colpito Liguria e Toscana e che hanno portato il Governo a dichiarare lo "stato di emergenza".
La tassa, che resterà in vigore fino al 31 dicembre prossimo, prevede un aumento di 8,9 Euro ogni mille litri di benzina e gasolio acquistati e, nella pratica, si traduce con un aumento alla pompa di 1 - 1,1 centesimi al litro. Ma come funziona la tassazione italiana sui carburanti? Oltre all'IVA del 21% sono infatti comprese non poche tasse "extra" che nel corso dei decenni si sono sommate per coprire i costi di svariate "emergenze": guerre, inondazioni, terremoti e crisi varie.
La storia inizia nel lontanissimo 1935, quando il Regime Fascista decise di scatenare la guerra per la conquista dell'Etiopia. Per far fronte alle sanzioni comminate per questo atto dalla Società delle Nazioni, il Governo decise di introdurre una tassa di 1,9 lire per ogni litro di carburante acquistato.
Nel corso degli anni si è ricorso molte altre volte a tale strumento, con questa cronologia degli eventi più importanti:
  • 0,007 Euro per la crisi di Suez del 1956
  • 0,005 Euro per il disastro del Vajont del 1963
  • 0,005 Euro per l'alluvione di Firenze del 1966
  • 0,005 Euro per il terremoto del Belice del 1968
  • 0,051 Euro per il terremoto del Friuli del 1976
  • 0,039 Euro per il terremoto dell'Irpinia del 1980
  • 0,106 Euro per la guerra del Libano del 1983
  • 0,011 Euro per il finanziamento della missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina del 1996
  • 0,020 Euro per il rinnovo del contratto degli "autoferrotranvieri" del 2004
  • 0,005 Euro per l'acquisto di autobus ecologici nel 2005
  • 0,007 Euro per il finanziamento alla cultura nel 2011
  • 0.040 Euro per far fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011
E ad emergenza rientrata? Ovvio: non si tocca nulla, gli aumenti restano e gli automobilisti di oggi continuano a pagare le "crisi" di oltre 50 anni di Storia. Alla fine la somma di tutte le accise ci costa 0,6221 Euro in più per ogni litro di benzina e 0,4811 Euro per ogni litro di gasolio. Considerando un prezzo alla pompa di circa 1,64 Euro/litro e togliendo l'IVA del 21%, si scopre che un litro di "verde" costerebbe, senza l'intervento dello Stato, soli 0,733 Euro/litro.

mercoledì 2 novembre 2011

0 Commiss. Trib. Reg. Veneto Venezia Sez. IV, Sent., 17-02-2011, n. 35

Commissione Tributaria Regione Veneto - L'Agenzia delle Entrate non può rifiutare la richiesta di rimborso della tassa governativa di 12,91 euro

Di recente abbiamo segnalato l'interessante intervento con il quale la CTP del Veneto ha dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto all'istanza con la quale il contribuente ha chiesto il rimborso della tassa governativa sugli apparecchi cellulari (vedasi 12,91 € di tassa governativa sul cellulare? per il giudice tributario del Veneto non sono dovuti!).


Di seguito vi proponiamo la sentenza con la quale sempre la CTP Veneto chiarisce le ragioni per le quali il Comune non è tenuto a versare tale tassa, in quanto la pretesa fiscale nasce da una norma, l'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, abrogata con l'introduzione del D.Lgs. 253/2003 (art. 3) che ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica.







Commiss. Trib. Reg. Veneto Venezia Sez. IV, Sent., 17-02-2011, n. 35 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA - MESTRE

QUARTA SEZIONE



Svolgimento del processo

Con ricorso del 31 luglio 2009, i Comuni di XXXX, impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Conegliano sul ricorso amministrativo ad essa notificato in data 25 febbraio 2009, con il quale i Comuni avevano chiesto il rimborso di quanto versato, ex art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 2006-2008.

Precisavano i ricorrenti che era stata versata all'Erario la Tassa di Concessione Governativa per l'impiego di apparecchi terminali (telefoni cellulari in dotazione ai Comuni) per complessivi Euro 86.741,85, di cui Euro 62.096,66 per il Comune di XXX, Euro 3.369,51 per il Comune di XXXX, Euro 9.863,24 per il Comune di XXXX ed Euro 11.412 per il Comune di XXX. I ricorrenti assumevano di aver corrisposto la tassa, tramite il gestore della telefonia mobile, pari ad Euro 12,91 per ogni singola utenza della quale era titolare la P.A., per complessivi Euro 86.741,85 ma che essa non era dovuta perché il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259/2003, all'art. 218 c° 1, lett. a) aveva abrogato l'art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che costituiva la fonte normativa dell'art. 21 della Tariffa ed era il presupposto oggettivo della TCG sulla telefonia mobile in abbonamento. In particolare, i comuni ricorrenti assumevano:

1) illegittimità del silenzio rifiuto per violazione di legge. Abrogazione della fonte normativa dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. Abrogazione espressa dell'art. 318 del D.P.R. 156/1975. Abrogazione implicita dell'art. 3 d.l. 151/1991 e dell'art. 3 del D.M. 33/90.

2) Illegittimità del silenzio rifiuto perché fondato su una tassa priva di presupposti. Il contratto di abbonamento telefonico non era un documento sostitutivo della licenza di esercizio.

3) Illegittimità del silenzio rifiuto per abrogazione implicita dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972.

4) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato perché fondato su una tassa priva di presupposto. Eccesso di potere.

5) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato per violazione di legge costituzionale. Violazione dell'art. 23 della Costituzione.

6) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato per violazione di legge costituzionale. Articolo 3 della Costituzione.

7) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato per violazione del diritto comunitario. Violazione delle Direttive 97/13/CE e 2002/19/20/21/22/77/CE. Violazione del principio di libera concorrenza e di liberalizzazione delle telecomunicazioni.

Chiedevano all'adita commissione di dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto, accertando l'indebito di quanto versato, condannando l'Agenzia delle Entrate al rimborso di quanto indebitamente versato. Con interessi e rivalutazioni e con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituiva in quella sede l'Agenzia delle Entrate di Collegllano ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso collettivo.

Nel merito contestava quanto asserito dai ricorrenti, ribadendo la persistenza dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 che non solo non era stata abrogato ma era stato espressamente citato e richiamato dal legislatore all'art. 1, comma 3, legge n. 244 del 2007.

L'Amministrazione contestava altresì che l'art. 21 potesse ritenersi in contrasto con i principi costituzionale sanciti dagli artt. 3 e 23 della Costituzione.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese ed onorari del giudizio.

Con sentenza n. 19/06/2010, la C.T.P. di Treviso respingeva il ricorso, ritenendo la vigenza dell'art. 21 della Tariffa.

Avverso tale decisione proponevano appello i Comuni ricorrenti evidenziando i vizi della sentenza.

Oltre a richiamare i motivi di impugnazione già esposti nel ricorso introduttivo, gli appellanti evidenziavano l'erroneità delle sentenza di primo grado che, per affermare la vigenza dell'art. 21 della tariffa, si era basata sulla legge finanziaria 2008 che, per sua natura, era inidonea ad introdurre tributi.

Assumevano che i giudici di primo grado non avevano inquadrato esattamente l'art. 15 delle Disp. Prel. al Cod. Civ. ed avevano perciò erroneamente escluso l'abrogazione implicita dell'art. 21 della Tariffa.

Peraltro non era stata esattamente considerata l'abrogazione espressa dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/73 e l'abrogazione implicita dell'art. 3 del d.l. 141/91 e dell'art. 3 del d.m. 33/90.

La sentenza era erronea nella parte in cui aveva ritenuto l'esistenza della tassa che era priva di presupposto.

Eccepivano la carenza di legittimazione passiva dei Comuni perché, essendo equiparati ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato erano esonerati dal pagamento della tassa.

Ribadivano, infine, l'illegittimità dell'art. 21 della Tariffa perché in contrasto con la Costituzion Italiana e con le normative comunitarie.

Gli appellanti producevano numerose sentenze di varie C.T.P. favorevoli nonché un'ordinanza della C.T.P. di Tarante di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Concludevano in via pregiudiziale e subordinata chiedendo all'adita C.T.R. di disapplicare la normativa italiana perché in contrasto con quella comunitaria e, nel merito di dichiarare illegittimo il silenzio rifiuto, ordinando all'Amministrazione Finanziaria di provvedere al rimborso di quanto riscosso a titolo di tassa di concessione governativa.

Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Treviso, sostenendo la correttezza della decisione dei giudici di primo grado.

La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni non aveva privato gli Stati membri dalle funzioni di regolamentazione e di garante della gestione efficiente delle radiofrequenze, mantenendo quindi in vigore l'art. 21 della Tariffa.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti il sistema delineato dalle norme esistenti non significava che il diritto all'uso dei mezzi di comunicazione rientrava nel patrimonio giuridico di chiunque, ma aveva posto rigorosi obblighi per le imprese che fornivano reti e servizi di comunicazione elettronica, al fine di garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica.

L'appellata ribadiva che la vigenza della norma (art. 21 della Tariffa) era stata confermata dal legislatore che l'aveva richiamata nella legge finanziaria del 2008, estendendo ai non udenti le agevolazioni previste per i non vedenti.

Eccepiva che l'asserita violazione del diritto comunitario non poteva essere presa in esame perché non contenuta nell'istanza di rimborso e pertanto, sulla stessa, non si era formato il silenzio rifiuto.

Contestava che esistesse l'esonero dei Comuni dal pagamento della tassa e che l'eccezione in tal senso prospettata dagli appellanti non poteva essere accolta perché formulata per la prima volta in appello.

Concludeva chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità delle eccezioni formulate dagli appellanti ai n. 6 e 9 dell'appello e, in via principale, per il rigetto dell'appello, dichiarando non dovuti i rimborsi.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi.

All'odierna udienza l'appello era deciso.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Osserva il Collegio che l'appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale è rivolto sia ad attuare il principio del doppio grado di giurisdizione sia a consentire al giudice di appello di svolgere le funzioni di giudice di impugnazione - merito.

Compito del giudice d'appello, di regola, non è quello di annullare la sentenza di primo grado, ma di sostituirla riesaminando la fattispecie oggetto del ricorso.

Esiste, pertanto, l'effetto devolutivo dell'appello, in forza del quale la causa decisa in primo grado passa alla piena cognizione del giudice di appello nel rispetto, peraltro, del principio dispositivo e, perciò, nei limiti proposti con l'appello (tantum devolutum quantum appellatimi).

L'esame di questa C.T.R. deve essere portato sul merito in relazione ai principi devolutivi dell'appello che, nella fattispecie, si propone con ampie motivazioni di critica alla sentenza di primo grado.

Il Collegio osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate appellata, sia la normativa comunitaria che l'esonero dei Comuni dal pagamento della tassa costituiscono motivi di doglianza dei Comuni e che nessuna norma delimita il thema decidendum in sede giurisdizionale alle sole questioni indicate nell'istanza di rimborso.

Come è stato osservato con giurisprudenza costante delle C.T.P. e di questa C.T.R. sez. 1, sentenza n. 5/1/2011, si deve accertare se la tariffa n. 21 allegata al D.P.R. 641 del 1972 sia ancora in vigore e possa costituire il presupposto della potestà impositiva della Amministrazione Finanziaria.

Il Collegio ritiene di affermare che il principio guida nell'attività interpretativa delle norme statuali è quello di riferimento alla Costituzione Italiana ed alle normative comunitarie.

Non ritiene necessario quindi esperire la procedura prevista dall'art. 267 del Trattato (ex art. 234) rivolgendo alla Corte di Giustizia domanda di pronuncia pregiudiziale sul contrasto fra l'art. 21 della Tariffa e la Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), e la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Giustizia, la normativa comunitaria e quella dei singoli Stati sono integrate in un solo sistema tanto che una condotta che sia conforme ad una norma comunitaria non può trovare ostacolo in una normativa nazionale.

La norma comunitaria che esplica questa efficacia è quella che presenta il carattere di preminenza o di prevalenza, che estende la sua validità nell'ambito comunitario e che abbia un effetto vincolante per tutti gli Stati, le cui autorità non potranno opporre al singolo disposizioni non conformi alla normativa comunitaria.

Assumono perciò particolare rilievo sia le fonti di natura primaria, quali i trattati, che quelle di natura secondaria (regolamenti, direttive).

Nelle originarie previsioni del Trattato solo il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi mentre la natura self-executing era esclusa per le direttive, che si limitano a vincolare lo Stato quanto allo scopo, lasciandogli autonomia decisionale in ordine alla scelta dei mezzi e delle forme di attuazione.

Tuttavia, nella prassi esplicativa, la distinzione fra regolamenti e direttive si è andata progressivamente attenuando, tanto che spesso alcuni regolamenti, nel disciplinare solo in parte una materia, rimandano al potere normativo delle autorità nazionali.

D'altra parte, la giurisprudenza della Corte di Giustizia tende ad escludere l'efficacia mediata delle direttive, riconoscendone invece effetti diretti nel caso in cui esse siano redatte in termini così chiari e precisi da non lasciare alcun margine di discrezionalità agli Stati membri.

"La possibilità di far valere una direttiva nei confronti degli enti statali è fondata sulla natura cogente attribuita a tale atto dall'art.189 ora 249 CE del Trattato, natura cogente che esiste solo nei confronti dello Stato membro cui la direttiva è rivolta e che mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario. Sarebbe infatti inaccettabile che lo Stato al quale il legislatore comunitario prescrive l'adozione di talune norme volte a disciplinare i suoi rapporti, o quelli degli enti statali, con i privati e a riconoscere a questi ultimi il godimento di taluni diritti potesse far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al fine di privare i singoli di detti diritti". (Sent. 14 luglio 1994, causa C-91/92, Paola Faccini Dori/Recreb srl).

"L'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali.

Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'arti89 ora 249 CE, terzo comma, del Trattato. (Sent. 14 luglio 1994 cit.).

Le direttive assumono perciò efficacia self-executing una volta che possano qualificarsi come "direttive dettagliate", all'interno delle varie categorie di direttive formulate dalla dottrina (di integrazione, di liberalizzazione, di armonizzazione, di coordinamento).

Dall'efficacia diretta del diritto comunitario discende per gli Stati membri e per le autorità degli Stati, sia amministrative che giudiziarie, il divieto di frapporre ostacoli alle previsioni comunitarie.

Ne consegue che questa C.T.R. si determina in armonia con i principi di liberalizzazione e di privatizzazione espressi dalle richiamate direttive.

Ripercorrendo sinteticamente l'iter legislativo, il Collegio ritiene di evidenziare che il D.Lgs. n. 259/2003, recante il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, abbia innovato il settore delle telecomunicazioni con un processo di privatizzazione che ha comportato il passaggio dallo strumento della concessione di natura pubblicistica a quello contrattuale di natura privatistica.

Con l'art. 3 del D.Lgs. 259/2003, il legislatore ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con l'art. 218 ha abrogato l'art. 318 del D.P.R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza. In definitiva, venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l'art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l'imposizione di cui all'art. 21 della Tariffa non risulta più applicabile.

Il Collegio ritiene di precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, l'art. 21 della Tariffa può senz'altro considerarsi abrogato, ciò in applicazione dell'art. 15 delle disp. preliminari al codice civile che, essendo norma di carattere generale, trova la sua applicazione anche nel campo del diritto tributario.

L'abrogazione, infatti, può discendere dall'incompatibilità tra la nuova disposizione e quella precedente o quando la nuova legge regoli l'intera materia disciplinata dalla legge anteriore.

Nella fattispecie in esame ricorre la seconda ipotesi, perché il passaggio dal regime pubblicistico concessorio a quello privatistico-contrattuale, costituisce una nuova e radicale regolamentazione della materia.

Né, ad inficiare tale argomentazione, può valere la circostanza che il legislatore, nel corpo di una legge finanziaria (la n. 244 del 2007), abbia aggiunto il comma 203 estendendo "e a sordi" i benefici previsti dall'art. 21 della Tariffa, perché ciò non può comportare la reviviscenza di una norma abrogata per tutti, non vedenti e sordi" (il legislatore non usa il termine non udenti).

Ulteriore elemento di valutazione e la richiesta equiparazione ai fini tributari degli Enti locali con le Amministrazioni dello Stato.

In proposito devesi evidenziare che la riformulazione dell'art. 114 della Costituzione Italiana ha posto sullo stesso piano i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato che formano tutti insieme la Repubblica.

Voler considerare esentate solo le amministrazioni statali e non quelle comunali, pone un principio in contrasto con la nuova formulazione dell'art. 114 della Costituzione e come tale va disatteso dal giudice che è tenuto, nelle proprie scelte interpretative, a ricercare quella costituzionalmente orientata.

Anche il T.U.I.R., peraltro, esclude dall'assoggettamento all'imposta sui redditi i Comuni. Infatti il D.Lgs. 30.03.01 n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma dell'art. 1 precisa che" Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi... le regioni, le province, i comuni...".

Per le ragioni sopra esposte il silenzio rifiuto impugnato è dichiarato illegittimo e, per l'effetto, l'Amministrazione resistente è dichiarata obbligata al rimborso ai Comuni appellanti di quanto da essi pagato in relazione alla tassa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 per gli anni 2006-2008.

La complessità della materia oggetto della controversia, induce la Commissione Tributaria Regionale a compensare interamente fra le parti anche le spese del presente giudizio.

0 SKY chiede 6.960 euro per uso improprio della tessera privata










        A.E.C.I. Verona 


associazione di consumatori
Numerosi i pub, ristoranti e locali coinvolti. La nostra Associazione di Consumatori ha impugnato le richieste illecite di SKY 
Nelle ultime settimane numerosi consumatori hanno segnalato ad A.E.C.I. di aver ricevuto delle richieste di  pagamento da parte di SKY per aver usato la propriatessera SKY al di fuori della propria abitazione.
E la penale richiesta non è una bazzecola: 6.960 € come previsto al punto 5.2 delleCondizioni di Abbonamento SKY.

Pare, infatti, che dopo alcuni controlli fatti dal personale incaricato, SKY abbia richiesto il pagamento della penale per uso improprio della tessera, perché utilizzata al fuori del luogo indicato sul contratto.
In alcuni casi, il personale addetto avrebbe accertato che le tessere sono state utilizzate all’interno di alcune attività commerciali (pub, ristoranti, circoli, ecc.) che prontamente hanno ricevuto da SKY non solo la richiesta del pagamento di una somma forfettaria in via transattiva per sanare la posizione irregolare, ma anche una proposta di abbonamento di tipo commerciale.

Tralasciando l’enormità della somma richiesta a privati cittadini per la presunta violazione del contratto, qualche dubbio resta sulla modalità con la quale sono stati  effettuati da SKY icontrolli. Leggiamo, infatti, sempre sulle Condizioni di Abbonamento:
L’Abbonato si impegna a permettere ai tecnici inviati da SKY, muniti di tesserino di riconoscimento, l’accesso al locale […] , previo appuntamento concordato dall’Abbonato con SKY.
SKY richiede il pagamento di queste somme a privati e attività commerciali in maniera NON regolare e A.E.C.I. ha deciso di mettere fine a questa violazione dei diritti dei consumatori, segnalando inoltre alla il comportamento non corretto di SKY all’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza.
A.E.C.I. considera illecite le pretese di SKY e le modalità con cui vengono rivolte e sta impugnando tutte le richieste di pagamento. Rivolgetevi ad A.E.C.I. per sapere come fare a tutelarvi, far applicare la legge e fermare il mancato rispetto da parte di SKY dei diritti dei consumatori.
Cosa fare?
A.E.C.I. invita tutti coloro che hanno ricevuto tale lettera (privati  e attività):
inviare una segnalazione ad A.E.C.I.   tramite la verona1@euroconsumatori.eu;
rivolgersi alla sede A.E.C.I. più vicina;
 

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