mercoledì 2 novembre 2011

0 Commiss. Trib. Reg. Veneto Venezia Sez. IV, Sent., 17-02-2011, n. 35

Commissione Tributaria Regione Veneto - L'Agenzia delle Entrate non può rifiutare la richiesta di rimborso della tassa governativa di 12,91 euro

Di recente abbiamo segnalato l'interessante intervento con il quale la CTP del Veneto ha dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto all'istanza con la quale il contribuente ha chiesto il rimborso della tassa governativa sugli apparecchi cellulari (vedasi 12,91 € di tassa governativa sul cellulare? per il giudice tributario del Veneto non sono dovuti!).


Di seguito vi proponiamo la sentenza con la quale sempre la CTP Veneto chiarisce le ragioni per le quali il Comune non è tenuto a versare tale tassa, in quanto la pretesa fiscale nasce da una norma, l'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, abrogata con l'introduzione del D.Lgs. 253/2003 (art. 3) che ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica.







Commiss. Trib. Reg. Veneto Venezia Sez. IV, Sent., 17-02-2011, n. 35 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA - MESTRE

QUARTA SEZIONE



Svolgimento del processo

Con ricorso del 31 luglio 2009, i Comuni di XXXX, impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Conegliano sul ricorso amministrativo ad essa notificato in data 25 febbraio 2009, con il quale i Comuni avevano chiesto il rimborso di quanto versato, ex art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 2006-2008.

Precisavano i ricorrenti che era stata versata all'Erario la Tassa di Concessione Governativa per l'impiego di apparecchi terminali (telefoni cellulari in dotazione ai Comuni) per complessivi Euro 86.741,85, di cui Euro 62.096,66 per il Comune di XXX, Euro 3.369,51 per il Comune di XXXX, Euro 9.863,24 per il Comune di XXXX ed Euro 11.412 per il Comune di XXX. I ricorrenti assumevano di aver corrisposto la tassa, tramite il gestore della telefonia mobile, pari ad Euro 12,91 per ogni singola utenza della quale era titolare la P.A., per complessivi Euro 86.741,85 ma che essa non era dovuta perché il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259/2003, all'art. 218 c° 1, lett. a) aveva abrogato l'art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che costituiva la fonte normativa dell'art. 21 della Tariffa ed era il presupposto oggettivo della TCG sulla telefonia mobile in abbonamento. In particolare, i comuni ricorrenti assumevano:

1) illegittimità del silenzio rifiuto per violazione di legge. Abrogazione della fonte normativa dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. Abrogazione espressa dell'art. 318 del D.P.R. 156/1975. Abrogazione implicita dell'art. 3 d.l. 151/1991 e dell'art. 3 del D.M. 33/90.

2) Illegittimità del silenzio rifiuto perché fondato su una tassa priva di presupposti. Il contratto di abbonamento telefonico non era un documento sostitutivo della licenza di esercizio.

3) Illegittimità del silenzio rifiuto per abrogazione implicita dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972.

4) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato perché fondato su una tassa priva di presupposto. Eccesso di potere.

5) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato per violazione di legge costituzionale. Violazione dell'art. 23 della Costituzione.

6) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato per violazione di legge costituzionale. Articolo 3 della Costituzione.

7) Illegittimità del silenzio rifiuto impugnato per violazione del diritto comunitario. Violazione delle Direttive 97/13/CE e 2002/19/20/21/22/77/CE. Violazione del principio di libera concorrenza e di liberalizzazione delle telecomunicazioni.

Chiedevano all'adita commissione di dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto, accertando l'indebito di quanto versato, condannando l'Agenzia delle Entrate al rimborso di quanto indebitamente versato. Con interessi e rivalutazioni e con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituiva in quella sede l'Agenzia delle Entrate di Collegllano ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso collettivo.

Nel merito contestava quanto asserito dai ricorrenti, ribadendo la persistenza dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 che non solo non era stata abrogato ma era stato espressamente citato e richiamato dal legislatore all'art. 1, comma 3, legge n. 244 del 2007.

L'Amministrazione contestava altresì che l'art. 21 potesse ritenersi in contrasto con i principi costituzionale sanciti dagli artt. 3 e 23 della Costituzione.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese ed onorari del giudizio.

Con sentenza n. 19/06/2010, la C.T.P. di Treviso respingeva il ricorso, ritenendo la vigenza dell'art. 21 della Tariffa.

Avverso tale decisione proponevano appello i Comuni ricorrenti evidenziando i vizi della sentenza.

Oltre a richiamare i motivi di impugnazione già esposti nel ricorso introduttivo, gli appellanti evidenziavano l'erroneità delle sentenza di primo grado che, per affermare la vigenza dell'art. 21 della tariffa, si era basata sulla legge finanziaria 2008 che, per sua natura, era inidonea ad introdurre tributi.

Assumevano che i giudici di primo grado non avevano inquadrato esattamente l'art. 15 delle Disp. Prel. al Cod. Civ. ed avevano perciò erroneamente escluso l'abrogazione implicita dell'art. 21 della Tariffa.

Peraltro non era stata esattamente considerata l'abrogazione espressa dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/73 e l'abrogazione implicita dell'art. 3 del d.l. 141/91 e dell'art. 3 del d.m. 33/90.

La sentenza era erronea nella parte in cui aveva ritenuto l'esistenza della tassa che era priva di presupposto.

Eccepivano la carenza di legittimazione passiva dei Comuni perché, essendo equiparati ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato erano esonerati dal pagamento della tassa.

Ribadivano, infine, l'illegittimità dell'art. 21 della Tariffa perché in contrasto con la Costituzion Italiana e con le normative comunitarie.

Gli appellanti producevano numerose sentenze di varie C.T.P. favorevoli nonché un'ordinanza della C.T.P. di Tarante di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Concludevano in via pregiudiziale e subordinata chiedendo all'adita C.T.R. di disapplicare la normativa italiana perché in contrasto con quella comunitaria e, nel merito di dichiarare illegittimo il silenzio rifiuto, ordinando all'Amministrazione Finanziaria di provvedere al rimborso di quanto riscosso a titolo di tassa di concessione governativa.

Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate di Treviso, sostenendo la correttezza della decisione dei giudici di primo grado.

La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni non aveva privato gli Stati membri dalle funzioni di regolamentazione e di garante della gestione efficiente delle radiofrequenze, mantenendo quindi in vigore l'art. 21 della Tariffa.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti il sistema delineato dalle norme esistenti non significava che il diritto all'uso dei mezzi di comunicazione rientrava nel patrimonio giuridico di chiunque, ma aveva posto rigorosi obblighi per le imprese che fornivano reti e servizi di comunicazione elettronica, al fine di garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica.

L'appellata ribadiva che la vigenza della norma (art. 21 della Tariffa) era stata confermata dal legislatore che l'aveva richiamata nella legge finanziaria del 2008, estendendo ai non udenti le agevolazioni previste per i non vedenti.

Eccepiva che l'asserita violazione del diritto comunitario non poteva essere presa in esame perché non contenuta nell'istanza di rimborso e pertanto, sulla stessa, non si era formato il silenzio rifiuto.

Contestava che esistesse l'esonero dei Comuni dal pagamento della tassa e che l'eccezione in tal senso prospettata dagli appellanti non poteva essere accolta perché formulata per la prima volta in appello.

Concludeva chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità delle eccezioni formulate dagli appellanti ai n. 6 e 9 dell'appello e, in via principale, per il rigetto dell'appello, dichiarando non dovuti i rimborsi.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi.

All'odierna udienza l'appello era deciso.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Osserva il Collegio che l'appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale è rivolto sia ad attuare il principio del doppio grado di giurisdizione sia a consentire al giudice di appello di svolgere le funzioni di giudice di impugnazione - merito.

Compito del giudice d'appello, di regola, non è quello di annullare la sentenza di primo grado, ma di sostituirla riesaminando la fattispecie oggetto del ricorso.

Esiste, pertanto, l'effetto devolutivo dell'appello, in forza del quale la causa decisa in primo grado passa alla piena cognizione del giudice di appello nel rispetto, peraltro, del principio dispositivo e, perciò, nei limiti proposti con l'appello (tantum devolutum quantum appellatimi).

L'esame di questa C.T.R. deve essere portato sul merito in relazione ai principi devolutivi dell'appello che, nella fattispecie, si propone con ampie motivazioni di critica alla sentenza di primo grado.

Il Collegio osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate appellata, sia la normativa comunitaria che l'esonero dei Comuni dal pagamento della tassa costituiscono motivi di doglianza dei Comuni e che nessuna norma delimita il thema decidendum in sede giurisdizionale alle sole questioni indicate nell'istanza di rimborso.

Come è stato osservato con giurisprudenza costante delle C.T.P. e di questa C.T.R. sez. 1, sentenza n. 5/1/2011, si deve accertare se la tariffa n. 21 allegata al D.P.R. 641 del 1972 sia ancora in vigore e possa costituire il presupposto della potestà impositiva della Amministrazione Finanziaria.

Il Collegio ritiene di affermare che il principio guida nell'attività interpretativa delle norme statuali è quello di riferimento alla Costituzione Italiana ed alle normative comunitarie.

Non ritiene necessario quindi esperire la procedura prevista dall'art. 267 del Trattato (ex art. 234) rivolgendo alla Corte di Giustizia domanda di pronuncia pregiudiziale sul contrasto fra l'art. 21 della Tariffa e la Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), e la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Giustizia, la normativa comunitaria e quella dei singoli Stati sono integrate in un solo sistema tanto che una condotta che sia conforme ad una norma comunitaria non può trovare ostacolo in una normativa nazionale.

La norma comunitaria che esplica questa efficacia è quella che presenta il carattere di preminenza o di prevalenza, che estende la sua validità nell'ambito comunitario e che abbia un effetto vincolante per tutti gli Stati, le cui autorità non potranno opporre al singolo disposizioni non conformi alla normativa comunitaria.

Assumono perciò particolare rilievo sia le fonti di natura primaria, quali i trattati, che quelle di natura secondaria (regolamenti, direttive).

Nelle originarie previsioni del Trattato solo il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi mentre la natura self-executing era esclusa per le direttive, che si limitano a vincolare lo Stato quanto allo scopo, lasciandogli autonomia decisionale in ordine alla scelta dei mezzi e delle forme di attuazione.

Tuttavia, nella prassi esplicativa, la distinzione fra regolamenti e direttive si è andata progressivamente attenuando, tanto che spesso alcuni regolamenti, nel disciplinare solo in parte una materia, rimandano al potere normativo delle autorità nazionali.

D'altra parte, la giurisprudenza della Corte di Giustizia tende ad escludere l'efficacia mediata delle direttive, riconoscendone invece effetti diretti nel caso in cui esse siano redatte in termini così chiari e precisi da non lasciare alcun margine di discrezionalità agli Stati membri.

"La possibilità di far valere una direttiva nei confronti degli enti statali è fondata sulla natura cogente attribuita a tale atto dall'art.189 ora 249 CE del Trattato, natura cogente che esiste solo nei confronti dello Stato membro cui la direttiva è rivolta e che mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario. Sarebbe infatti inaccettabile che lo Stato al quale il legislatore comunitario prescrive l'adozione di talune norme volte a disciplinare i suoi rapporti, o quelli degli enti statali, con i privati e a riconoscere a questi ultimi il godimento di taluni diritti potesse far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al fine di privare i singoli di detti diritti". (Sent. 14 luglio 1994, causa C-91/92, Paola Faccini Dori/Recreb srl).

"L'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali.

Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'arti89 ora 249 CE, terzo comma, del Trattato. (Sent. 14 luglio 1994 cit.).

Le direttive assumono perciò efficacia self-executing una volta che possano qualificarsi come "direttive dettagliate", all'interno delle varie categorie di direttive formulate dalla dottrina (di integrazione, di liberalizzazione, di armonizzazione, di coordinamento).

Dall'efficacia diretta del diritto comunitario discende per gli Stati membri e per le autorità degli Stati, sia amministrative che giudiziarie, il divieto di frapporre ostacoli alle previsioni comunitarie.

Ne consegue che questa C.T.R. si determina in armonia con i principi di liberalizzazione e di privatizzazione espressi dalle richiamate direttive.

Ripercorrendo sinteticamente l'iter legislativo, il Collegio ritiene di evidenziare che il D.Lgs. n. 259/2003, recante il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, abbia innovato il settore delle telecomunicazioni con un processo di privatizzazione che ha comportato il passaggio dallo strumento della concessione di natura pubblicistica a quello contrattuale di natura privatistica.

Con l'art. 3 del D.Lgs. 259/2003, il legislatore ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con l'art. 218 ha abrogato l'art. 318 del D.P.R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza. In definitiva, venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l'art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l'imposizione di cui all'art. 21 della Tariffa non risulta più applicabile.

Il Collegio ritiene di precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, l'art. 21 della Tariffa può senz'altro considerarsi abrogato, ciò in applicazione dell'art. 15 delle disp. preliminari al codice civile che, essendo norma di carattere generale, trova la sua applicazione anche nel campo del diritto tributario.

L'abrogazione, infatti, può discendere dall'incompatibilità tra la nuova disposizione e quella precedente o quando la nuova legge regoli l'intera materia disciplinata dalla legge anteriore.

Nella fattispecie in esame ricorre la seconda ipotesi, perché il passaggio dal regime pubblicistico concessorio a quello privatistico-contrattuale, costituisce una nuova e radicale regolamentazione della materia.

Né, ad inficiare tale argomentazione, può valere la circostanza che il legislatore, nel corpo di una legge finanziaria (la n. 244 del 2007), abbia aggiunto il comma 203 estendendo "e a sordi" i benefici previsti dall'art. 21 della Tariffa, perché ciò non può comportare la reviviscenza di una norma abrogata per tutti, non vedenti e sordi" (il legislatore non usa il termine non udenti).

Ulteriore elemento di valutazione e la richiesta equiparazione ai fini tributari degli Enti locali con le Amministrazioni dello Stato.

In proposito devesi evidenziare che la riformulazione dell'art. 114 della Costituzione Italiana ha posto sullo stesso piano i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato che formano tutti insieme la Repubblica.

Voler considerare esentate solo le amministrazioni statali e non quelle comunali, pone un principio in contrasto con la nuova formulazione dell'art. 114 della Costituzione e come tale va disatteso dal giudice che è tenuto, nelle proprie scelte interpretative, a ricercare quella costituzionalmente orientata.

Anche il T.U.I.R., peraltro, esclude dall'assoggettamento all'imposta sui redditi i Comuni. Infatti il D.Lgs. 30.03.01 n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma dell'art. 1 precisa che" Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi... le regioni, le province, i comuni...".

Per le ragioni sopra esposte il silenzio rifiuto impugnato è dichiarato illegittimo e, per l'effetto, l'Amministrazione resistente è dichiarata obbligata al rimborso ai Comuni appellanti di quanto da essi pagato in relazione alla tassa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 per gli anni 2006-2008.

La complessità della materia oggetto della controversia, induce la Commissione Tributaria Regionale a compensare interamente fra le parti anche le spese del presente giudizio.

0 SKY chiede 6.960 euro per uso improprio della tessera privata










        A.E.C.I. Verona 


associazione di consumatori
Numerosi i pub, ristoranti e locali coinvolti. La nostra Associazione di Consumatori ha impugnato le richieste illecite di SKY 
Nelle ultime settimane numerosi consumatori hanno segnalato ad A.E.C.I. di aver ricevuto delle richieste di  pagamento da parte di SKY per aver usato la propriatessera SKY al di fuori della propria abitazione.
E la penale richiesta non è una bazzecola: 6.960 € come previsto al punto 5.2 delleCondizioni di Abbonamento SKY.

Pare, infatti, che dopo alcuni controlli fatti dal personale incaricato, SKY abbia richiesto il pagamento della penale per uso improprio della tessera, perché utilizzata al fuori del luogo indicato sul contratto.
In alcuni casi, il personale addetto avrebbe accertato che le tessere sono state utilizzate all’interno di alcune attività commerciali (pub, ristoranti, circoli, ecc.) che prontamente hanno ricevuto da SKY non solo la richiesta del pagamento di una somma forfettaria in via transattiva per sanare la posizione irregolare, ma anche una proposta di abbonamento di tipo commerciale.

Tralasciando l’enormità della somma richiesta a privati cittadini per la presunta violazione del contratto, qualche dubbio resta sulla modalità con la quale sono stati  effettuati da SKY icontrolli. Leggiamo, infatti, sempre sulle Condizioni di Abbonamento:
L’Abbonato si impegna a permettere ai tecnici inviati da SKY, muniti di tesserino di riconoscimento, l’accesso al locale […] , previo appuntamento concordato dall’Abbonato con SKY.
SKY richiede il pagamento di queste somme a privati e attività commerciali in maniera NON regolare e A.E.C.I. ha deciso di mettere fine a questa violazione dei diritti dei consumatori, segnalando inoltre alla il comportamento non corretto di SKY all’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza.
A.E.C.I. considera illecite le pretese di SKY e le modalità con cui vengono rivolte e sta impugnando tutte le richieste di pagamento. Rivolgetevi ad A.E.C.I. per sapere come fare a tutelarvi, far applicare la legge e fermare il mancato rispetto da parte di SKY dei diritti dei consumatori.
Cosa fare?
A.E.C.I. invita tutti coloro che hanno ricevuto tale lettera (privati  e attività):
- inviare una segnalazione ad A.E.C.I.   tramite la verona1@euroconsumatori.eu;
- rivolgersi alla sede A.E.C.I. più vicina;

giovedì 27 ottobre 2011


A.E.C.I. Verona 


Nel linguaggio quotidiano la parola “energia” (dal greco "en" rafforzativo ed "ergon" lavoro) ha conservato il proprio significato etimologico: ‘capacità di compiere lavoro’, ossia capacità di spostare un oggetto applicando una forza.
Ogni cosa che si trasforma sprigiona una forma di energia e tutti noi dipendiamo da essa in diversi aspetti della quotidianità. L'energia è ovunque: nelle nostre case, nei mezzi di trasporto, nell'industria e anche nel nostro corpo, accompagnando ogni nostro gesto.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla liberalizzazione del mercato dell’energia, il panorama energetico italiano ha subito un’ulteriore rivoluzione: quasi 30 milioni di famiglie ora possono scegliere liberamente il proprio fornitore ed i servizi più adatti alle specifiche esigenze.
La sezione raccoglie pratici suggerimenti per aiutare il consumatore ad orientarsi in un settore basilare per l’intera collettività e che, per sua natura, è in costante mutamento.

0 Zona Traffico Limitato



A.E.C.I. Verona                                                     



Zona Traffico Limitato 

Le autovetture possono liberamente accedere alla Zona a Traffico Limitato:
  • vai alla mappa dei varchi della ZTLdal lunedì al venerdì:dalle 10.00 alle 13.30
    dalle 16.00 alle 18.00
    dalle 20.00 alle 22.00
  • sabato, domenica e festivi:
    dalle 10.00 alle 13.30
 Possono entrare liberamente in ZTL:
  • biciclette,
  • ciclomotori e motocicli a due ruote
  • clienti degli alberghi che si trovano nella Zona a Traffico Limitato (previa registrazione da parte dell'albergatore)
  • auto al servizio di persone disabili, con regolare contrassegno

Possono ottenere una specifica autorizzazione queste Categorie di utenti.

Informazioni molto dettagliate sono disponibili:
  1. nella colonna a sinistra
  2. sulle pagine dedicate alla Zona a Traffico Limitato del Portale del Comune di Verona
  3. all'interno dell'area "Muoversi in Città" del Portale del Comune di Verona.

0 Permesso invalidi: consigli per l'uso






A.E.C.I. Verona                                                     











contrassegno arancione invalidi e disabiliUna pagina per ricordare ai titolari del contrassegno invalidi come comportarsi nelle diverse situazioni, per sfruttare tutte le possibilità concesse dal permesso arancione.
I titolari di contrassegno invalidi possono parcheggiare
  • sugli appositi stalli di sosta riservati
  • nelle zone a disco orario per tutto il tempo necessario, senza esporre il disco
  • nel comune di Verona, all'interno degli stalli blu a pagamento, gratuitamente e senza limite di tempo.
L'auto al servizio delle persone disabili può sostare anche in divieto di sosta, se questo non costituisce intralcio o pericolo al traffico.
Bisogna stare però molto attenti a valutare l'intralcio, anche rispetto a manovre particolari di altri conducenti o mezzi di grandi dimensioni, come autocarri o bus di linea, che potrebbero rimanere bloccati.
Sul marciapiede l'auto non può sostare, sia per rispetto e tutela dei pedoni, spesso costretti a lasciare il marciapiede e scendere sulla carreggiata per passare, sia perchè più in generale la è consentita la sosta anche in divieto, purchè non in zona rimozione.
ztl e disabili
E questo include perciò tutte le zone nelle quali la sosta è vietata con rimozione, come passi carrabili, ingressi di civili abitazioni, incroci, ecc. (vedi contenuto collegato)
I titolari di contrassegno invalidi possono circolare
  • nelle zone a traffico limitato (z.t.l.),
  • sulle corsie riservate ai mezzi pubblici
  • nelle aree pedonali (a.p.u.), purchè sia autorizzato l'accesso ad almeno un'altra categoria di veicoli.
Poichè spesso Zone a Traffico Limitato e Corsie Preferenziali sono sorvegliate da varchi elettronici, in questo caso è preferibile è comunicare al Comando di Polizia municipale la targa dell'auto utilizzata. esistono diverse regolamentazioni, che variano da comune a comune: c'è chi la cheide prima, chi anche soccessivamente al transito, entro 48 ore, altri anche 72 ore. Tutte indicazioni che di norma sono riportate sul segnale di inizio ztl/divieto di transito.
Per le regole del comune di Verona: vedere contenuto collegato.
 Utilizzare in modo sbagliato il permesso disabili espone a due aspetti sanzionatori:
  1. l'uso del permesso da parte di persone non autorizzate, visto che solo il titolare può utilizzarlo, sia egli alla guida o meno
  2. il comportamento irregolarmente messo in atto (es: sosta su spazi disabili, ingresso irregolare in ztl, circolazione su corsia bus...)


Cfr. art. 188 CdS, art 381 Reg. CdS ed art. 11-12 D.P.R. 24 luglio 1996, n.503

lunedì 24 ottobre 2011

0 Il diritto di recesso




          A.E.C.I. Verona
                                                     





Il diritto di recesso





DEFINIZIONE


Il diritto di recesso (detto anche "diritto di ripensamento") consiste nella possibilita' per il consumatore di "cambiare idea", potendo quindi sciogliere il contratto d'acquisto, per qualsiasi motivo e senza dover pagare penali.

Si puo' esercitare solamente per:

- le vendite "a distanza" (televendite, per posta, o via internet), regolate dal Decreto Legislativo 185/99, che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 97/7/CE;

- le vendite "fuori dai locali commerciali" (per strada, porta a porta, in un albergo, etc ....... in pratica in tutti i luoghi diversi da un locale commerciale), regolate dal Decreto Legislativo 50/92 che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 85/577/CE.

Si tratta di un diritto che costituisce un'eccezione alle regole generali in materia di contratti e che e' stato previsto proprio per tutelare la parte che, per le condizioni in cui e' avvenuta la vendita, risulta al momento piu' debole.
Basti pensare per esempio quando si e' fermati all'improvviso per strada e ci viene proposto di comprare qualcosa, oppure effettuiamo l'acquisto di un oggetto che si e' visto a casa per televisione o in fotografia o su internet, non essendo quindi nelle condizioni migliori per capire se sta facendo veramente un buon affare, mancando la volonta' stessa di effettuare l'acquisto, o incorrendo in errori di valutazione sulle caratteristiche e qualita' dell'oggetto stesso.
Ma attenzione, proprio per la sua eccezionalita' puo' essere esercitato solamente quando ricorrono delle precise condizioni che andremo ad esaminare nei punti seguenti.


SU QUALI ACQUISTI SI PUO' ESERCITARE

Si puo' esercitare soltanto per:

- le vendite "a distanza" (televendite, per posta, o via internet), regolate dal Decreto Legislativo 185/99, che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 97/7/CE;

- le vendite "fuori dai locali commerciali" (per strada, porta a porta, in un albergo, etc ....... in pratica in tutti i luoghi diversi da un locale commerciale), regolate dal Decreto Legislativo 50/92 che ha attuato la direttiva della Comunita' Europea n. 85/577/CE.


CHI LO PUO' ESERCITARE

Puo' esercitare il diritto di recesso (detto anche diritto di ripensamento) soltanto il consumatore che effettui l'acquisto in qualita' di privato, e non chi compra per la propria attivita' professionale (ad esempio un commercialista che acquista un computer per il suo studio).

Attenzione quindi che se erroneamente ci viene fatto firmare nel contratto d'acquisto una qualche clausola che faccia risultare l'acquisto stesso come legato ad una nostra attivita' professionale quando non lo e', allora le cose si complicano se vogliamo esercitare il diritto di recesso, proprio per il fatto che si puo' esercitare soltanto se si acquista in qualita' di privato.
In questo caso ci viene in soccorso la sentenza della Cassazione n. 14560/01, avendo affermato che vale l'effettiva situazione e volonta' del compratore indipendentemente da quello che c'e' scritto sul contratto; quindi se per esempio l'acquisto e' avvenuto a casa del consumatore, nelle condizioni tipiche dell'acquisto fuori dai locali commerciali, il diritto di recesso non si puo' non applicare, e spettera' al venditore l'onere di provare che il consumatore abbia acquistato per usi professionali e non privati.
Ma attenzione, si tratta sempre di una sentenza, e quindi e' un indirizzo giurisprudenziale e non una legge.

VENDITE A DISTANZA

Definizione

Sono le televendite (per esempio, televisive, telefoniche, per posta, via internet).
Sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 185/99, che attua la Direttiva Comunitaria n. 97/7/CE.


Informazione obbligatorie da ricevere

Il compratore, prima di concludere il contratto, deve ricevere in modo chiaro e comprensibile le seguenti informazioni:

- denominazione del venditore e, se si deve pagare anticipatamente, anche il suo indirizzo;
- descrizione delle caratteristiche essenziali del bene o del servizio che si dovra' acquistare;
- prezzo del bene o del servizio comprensivo d'imposte;
spese di consegna;
- modalita' di pagamento, di consegna del bene o di prestazione del servizio;
possibilita' di esercitare il diritto di recesso o sua esclusione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 185/99;
- tempi e modalita' di restituzione del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di prestazione di servizi o fornitura di prodotti a esecuzione continuata o periodica.

Se queste notizie vengono fornite a voce, oppure, come per gli acquisti su internet, appaiano sul sito, il contratto non diventa esecutivo se l'acquirente non riceve conferma scritta di queste informazioni; oltre a cio' deve venire informato del diritto di recesso, dei servizi d'assistenza e delle garanzie esistenti, nonche' dell'indirizzo a cui poter presentare reclami.

Vendite televisive: l'informazione preventiva all'acquirente deve essere fornita all'inizio e nel corso della televendita, con una scritta in sovraimpressione che contenga i termini e le modalita' per l'esercizio del diritto di recesso. Inoltre l'informazione deve essere fornita anche per iscritto non oltre il momento della consegna della merce.

Vendite al telefono: all'inizio della telefonata devono essere dichiarati inequivocabilmente la denominazione del venditore e lo scopo commerciale della telefonata, a pena di nullita'.

Quando NON si puo' esercitare il diritto di recesso

Il diritto di recesso e' escluso in caso di contratti relativi a:

- Vendite all'asta.
- Distributori automatici.
- Costruzione e vendita di beni immobili (esclusi i contratti di locazione, per i quali il recesso puo' essere esercitato).
- Servizi finanziari (per esempio, servizi assicurativi, bancari, d'investimento).
- Forniture di giornali, generi alimentari, bevande o altri prodotti di uso domestico consegnati a scadenze frequenti e regolari.
- Audiovisivi o software sigillati, aperti dall'acquirente.
- Beni deperibili o confezionati su misura.
- Servizi di ristorazione, turismo e tempo libero, quando c'e' una data determinata o un periodo prestabilito (per sempio, prenotazione di un albergo, di un posto al teatro o allo stadio).

L'iter per recedere

1) Inviare la lettera di recesso per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del venditore indicato sul contratto entro 10 giorni lavorativi (o nel maggior termine eventualmente previsto nel contratto) a partire dal giorno della consegna della merce o dal momento della conclusione del contratto se si tratta di prestazione di servizi .

Il termine per inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno diventa entro 3 mesi se non si e' stati informati correttamente sul diritto di recesso.

(Si puo' anche recedere inviando un Telegramma o un Fax, ma in questo caso occorrera' far comunque seguire entro le 48 ore successive anche la raccomandata con ricevuta di ritorno).

Questi termini sono inderogabili e irrinunciabili; per cui se nel contratto e' indicato un termine inferiore a quelli previsti dalla legge, il termine si considera come non indicato.


2) La merce si dovra' restituire entro 7 giorni solari dal ricevimento.


3) Se si sono versati acconti, il venditore deve restituire quanto ricevuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso.
Puo' trattenere le somme relative alle spese accessorie (quali ad esempio le spese di spedizione) solo se nel contratto e' indicato esplicitamente. Deve essere indicata con precisione la ragione di queste spese ed il loro ammontare.

VENDITA FUORI DAI LOCALI

Definizione

Sono le vendite per strada, porta a porta, in alberghi, etc. ........ in pratica in tutti quei luoghi diversi da un locale commerciale.
Sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50/92, che attua la Direttiva Comunitaria n. 85/577/CE.

Informazione sul diritto di recesso

- Il compratore deve essere preventivamente informato dal venditore della possibilita' di avvalersi del diritto di recesso nel caso cambi idea.
- Tale informazione deve essere scritta e deve contenere il nome e l'indirizzo della ditta a cui inviare l'eventuale comunicazione del recesso e rispedire indietro la merce; ed il termine, le modalita' e le eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
- Tali informazioni devono essere indicate nel modulo d'ordine che abbiamo sottoscritto, e devono essere separate dalle altre clausole contrattuali e non devono essere scritte in caratteri microscopici.

Quando NON si puo' esercitare il diritto di recesso

- Sui contratti il cui prezzo e' pari o inferiore a 25,82 euro.
- Sui contratti di fornitura di giornali, prodotti alimentari, bevande o altri prodotti di uso domestico consegnate a scadenze frequenti e regolari.
- Sui contratti assicurativi.
- Sui contratti che riguardano la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
- Sui contratti relativi a valori mobiliari (ad esempio azioni e obbligazioni).

L'iter per recedere

1) Inviare la lettera di recesso per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del venditore indicato sul contratto entro 7 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto (o nel maggior termine eventualmente previsto nel contratto). Il termine parte dal giorno di consegna della merce se il prodotto mostrato dal venditore e' diverso da quello acquistato.

Il termine per inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno diventa entro 60 giorni solari se non si e' stati informati correttamente sul diritto di recesso.

(Si puo' anche recedere inviando un Telegramma o un Fax, ma in questo caso occorrera' far comunque seguire entro le 48 ore successive anche la raccomandata con ricevuta di ritorno).

Questi termini sono inderogabili e irrinunciabili; per cui se nel contratto e' indicato un termine inferiore a quelli previsti dalla legge, il termine si considera come non indicato.


2) Se si e' gia' ricevuta la merce, la si dovra' restituire entro 7 giorni solari dal ricevimento.


3) Se si sono versati acconti, il venditore deve restituire quanto ricevuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso.
Puo' trattenere le somme relative alle spese accessorie (quali ad esempio le spese di spedizione) solo se nel contratto e' indicato esplicitamente. Deve essere indicata con precisione la ragione di queste spese ed il loro ammontare.


Se sono gia' scaduti i termini per esercitare il recesso

In questo caso purtroppo si potra' fare ben poco per recedere senza pagare una penale; si potra' soltanto provare a chiedere una riduzione del prezzo in base all'art. 1492 del Codice Civile (che prevede la possibilita' di chiedere una riduzione del prezzo in caso di vizi della cosa che ne diminuiscano il valore in maniera apprezzabile).


IL FORO COMPETENTE

Puo' capitare che per far valere i propri diritti si debba far ricorso al giudice.
In questo caso il foro competente territorialmente per la controversia e' quello di residenza o domicilio dell'acquirente anche se il contratto dice il contrario.


SANZIONI PER IL VENDITORE

La legge prevede una multa che varia tra 516,45 euro e 5164,56 euro, per i venditori che non informano o informano in modo errato gli acquirenti sul diritto di recesso.


FARE ATTENZIONE

Se si decide di sottoscrivere un contratto, prima di mettere la firma, leggere attentamente e senza fretta cio' che si sta sottoscrivendo, in particolare:

- accertarsi che il prodotto (o il servizio) che si sta acquistando sia descritto in modo chiaro e inequivoco, per non vedersi recapitare un prodotto diverso da quello acquistato;
- accertarsi che non siano usate formule particolari (tipo: l'acquisto e' effettuato a uso professionale), che potrebbero minare la possibilita' di applicazione del diritto di recesso;
- accertarsi che la data sul contratto sia esatta; NON lasciarla mai in bianco;
farsi rilasciare sempre una copia del contratto che si e' appena sottoscritto; e' meglio non fare aggiunte, ma se proprio fosse indispensabile farle su tutte le copie.


Per quanto concerne gli acquisti su internet:

- fare attenzione alla nazionalita' della societa' venditrice: nei paesi della Comunita' Europea valgono norme simili a quelle italiane. Negli altri paesi ognuno ha le proprie leggi e potrebbero non prevedere il diritto di recesso;
- controllare che il sito dove si sta acquistando abbia anche un indirizzo "fisico", ed un telefono o fax per chiedere eventuali informazioni o per eventualmente reclamare;
- per i pagamenti con carta di credito verificare che il sito sia provvisto di sistema di criptazione dei dati (ad esempio, SSN, SSL, etc..); i siti piu' seri indicano il sistema di protezione che utilizzano;
- conservare sempre una stampa della pagina web con l'ordine effettuato; conservare anche eventuali e-mail di conferma del venditore;
- associazioni indipendenti di consumatori hanno predisposto un codice di condotta denominato Web Trader Code, rilasciando ai siti che vi si attengono un marchio di qualità.

 

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